I beni comuni

L’accezione di ‘beni comuni’ muta nel tempo e nello spazio in ragione dell’approccio culturale, economico, filosofico e giuridico. Per quanto ci serve possiamo trarre una definizione dalla Costituzione, stabilendo un nesso con “interesse generale”: in questa nozione possono essere ricomprese molte cose, ma certamente i ‘beni comuni’ rientrano nell’interesse generale. Da questa premessa deriva che i beni comuni sono intrinsecamente sociali, anche quando sono goduti individualmente, e non sono suscettibili di godimento esclusivo: o ci sono per tutti o mancano a tutti.

Questa enunciazione, in apparenza universalmente condivisibile, sottende alcuni aspetti dirimenti, come il ruolo delle istituzioni pubbliche nel tutelare i beni comuni, i limiti da dare al diritto di un soggetto di gestire privatamente ed accumulare un bene, e anche la valenza della proprietà privata: questa non ha un fondamento naturale ma è definita e limitata dalle convenzioni sociali, che in quanto tali devono riconoscere la prevalenza dell’interesse generale (principio sintetizzato già nel 1300 dal francescano Okham, che ha originato il diritto soggettivo, e mutuato da Hobbes, che ha gettato le basi del diritto positivo, stabilito dai singoli Stati); oppure è un diritto naturale dell’individuo che precede l’organizzazione sociale e quindi è sovraordinata ai beni comuni, che sono opinabili, come sostenevano i giusnaturalisti seicenteschi e come sostanzialmente sostengono i neoliberisti; oppure è un’aberrazione da eliminare a favore del collettivismo assoluto (come sostenevano Proudhon, Tommaso Moro oltre a Engels e Marx).

Le differenze in queste percezioni sono sostanziali, e per questo motivo la definizione ed i principi gestionali dei beni comuni hanno fortemente caratterizzato le teorie sociali, per questo stesso motivo l’affermazione del capitalismo ha visto l’approfondimento del dibattito sui beni comuni mentre la loro incidenza è altresì notevolmente scemata.

Nel passato pre-industriale erano diffusamente considerati beni comuni risorse che oggi sarebbe impensabile annoverare tra questi; tra i beni comuni vi erano risorse che risultavano essenziali per la sussistenza economica e sociale delle comunità: in Trentino le ‘regole’ (comunità rurali) già nell’XI secolo si erano consolidate sulla gestione dei beni comuni (coltivi e boschi), così come nel resto dell’Italia erano assai diffusi ‘usi civici’ di varia natura; in Inghilterra vi furono le terre comuni o comunitarie (‘commons’) fino nel XVII secolo, quando furono privatizzate con leggi apposite (Enclosure Bills, leggi sulla recinzione). La proprietà della terra (principale fonte di lavoro e sostentamento), e il limite alla concentrazione fondiaria, è stata oggetto di riflessione dal 1600 al 1900 anche per i padri del pensiero liberale, da Locke a Tocqueville; Marx pose al centro della sua Weltanshaung la collettivizzazione dei mezzi di produzione e delle materie prime. Nel ‘900 i beni comuni, sostanzialmente sottratti al patrimonio delle comunità locali, hanno paradossalmente ampliato la loro gamma: la percezione della rilevanza di quelli materiali non legati alla produzione (tra questi anche l’ambiente, in tutte le sue componenti) e di quelli immateriali (come l’istruzione, la salute, ma anche la dignità della persona ed il rispetto dei diritti fondamentali) ha superato i limiti del dibattito filosofico per divenire patrimonio comune. Non solo, il concetto di cosa è - o potrebbe essere - ‘bene comune’ si è negli ultimi decenni dilatata, in ambito alle correnti progressiste ed ambientaliste, in senso spaziale e temporale con i concetti di ‘globalizzazione’ e ‘sostenibilità’: il ‘bene comune’ non deve essere accessibile solamente a tutti i membri di una comunità ristretta, ma il suo utilizzo ed il percepimento dei frutti che ne derivano devono essere garantiti a tutte le comunità ed alle generazioni future.

È quindi evidente l’incongruenza prima segnalata: a fronte di una cresciuta diffusa coscienza popolare sull’importanza di individuare e tutelare i beni comuni, anche di carattere globale, si riscontra una progressiva riduzione dell’importanza dei beni comuni riconosciuti come tali dall’ordinamento giuridico. Persino sull’acqua - bene comune per antonomasia - la pressione verso la privatizzazione e la mercificazione è fortissima ed accompagnata dall’accondiscendenza delle istituzioni; con il GATS (accordo globale condotto dal WTO) non solo l’erogazione dell’acqua ma anche altri “servizi” come l’istruzione, la sanità, le telecomunicazioni, i trasporti, la tutela ambientale, sono diventati oggetto di commercio: molti di questi “servizi” sono beni comuni e anche beni di necessità vitale, che tradizionalmente venivano forniti o regolamentati dalle autorità pubbliche. Il WTO, con la motivazione di rendere competitivi i mercati dei “servizi”, consente e favorisce enormemente la loro deregolamentazione, la privatizzazione e la penetrazione delle multinazionali in questi settori.

Risulta quindi chiaro che i beni comuni hanno una enorme valenza politica perché il loro riconoscimento implica una pervasiva organizzazione sociale e produttiva, quindi un progetto socio-culturale forte e condiviso. Su questo punto si misura tangibilmente la separazione tra il capitalismo liberista (fondato sulla competizione tra gli individui e la concorrenza commerciale) che limita la gamma dei beni comuni (necessariamente sottratti sia all’appropriazione individuale sia alla concorrenza) ed amplia l’area del ‘brevettabile’ e del ‘privatizzabile’, ed il modello socialista (nel senso lato, originario di Leroux, come opposizione ed antitesi all’individualismo), basato sulla cooperazione tra le persone (pragmatica o etica che sia), che espande la gamma dei beni comuni e le garanzie sociali che ne consentono la fruizione, sottraendoli alle regole della competizione mercantile per porli sotto la tutela dell’ordinamento giuridico e costituzionale.

Il primo modello, riduttivista nei confronti dei beni comuni, comporta un alleggerimento strutturale della società, un impoverimento del patto sociale, che si affermano con il radicarsi del pensiero liberale (informato da Locke, l’esegeta della proprietà privata quale diritto naturale dell’uomo, sovraordinato ai diritti sociali, e Humboldt, il teoreta dello Stato minimo), con il conseguente progressivo spostamento dei conflitti di classe, di genere, di generazione, dai luoghi della politica ai tribunali. In America le parti sociali sono le migliori clienti degli avvocati per il fatto che i beni comuni, segnatamente quelli immateriali, non sono garantiti ma oggetto di contrattazione, contesa e contenzioso. Così le assicurazioni vanno a sostituire la previdenza pubblica (il ‘modello assicurativo’ made in USA sta rapidamente prendendo campo anche in Italia, a partire dalla ‘riforma Dini’ sulla previdenza) e la contrattazione collettiva del lavoro (fondamento costituzionale della nostra Repubblica e quindi bene comune) viene rapidamente destrutturata e superata dalla titolarità individuale del rapporto prestatore-datore (flessibilità). Persino la tutela della salute, se questa non è percepita come bene comune (come la Costituzione implicitamente imporrebbe), si traduce in cause di diritto privato tra il ‘proprietario’ di un corpo originariamente sano verso il venditore di una merce dannosa o il datore di un lavoro insalubre, come le vicende che hanno coinvolto le multinazionali del tabacco e del settore agroalimentare dimostrano, o come la vicenda dell’amianto ci ha insegnato, con il defilarsi delle istituzioni e la riduzione della questione a mero contenzioso legale.

Ne consegue che l’effettiva tenuta del modello socialista (socialismo è un termine che esprime un principio comune ad una vasta gamma ideologica: da Marx a  Mounier, con il socialismo cattolico, a Calogero, con il liberalsocialismo), dove questo è il riferimento, è immediatamente valutabile proprio con la misura positiva del peso sociale dei beni comuni, o la misura negativa delle privatizzazioni di questi, del depotenziamento dello stato sociale e dello spostamento nei tribunali della rivendicazione dei diritti collettivi.

Un ulteriore significativo spartiacque lo si trova nell’applicare alla gestione dei beni comuni il concetto di sussidiarietà (art. 118 Titolo V della Costituzione): con questa lettura per bene comune si intende non solo la risorsa ma anche l’accesso collettivo ad essa, cioè la forma partecipata e comunitaria della proprietà o della fruizione. Quindi valorizzare i beni comuni significa necessariamente dare rilevanza sociale e politica al ‘collettivo’, significa attuare modelli di gestione e di decisione basati sulla democrazia partecipativa, che affianchi alle istituzioni coloro che hanno interesse alla conservazione ed alla corretta utilizzazione dei beni comuni.

La partecipazione rappresenta la sola garanzia che i fruitori dei beni comuni abbiano piena coscienza del valore di questi e che questi siano gestiti secondo il loro reale valore; la stessa partecipazione, come massima ed immediata espressione dell’interesse generale, è da annoverare tra i beni comuni.

È quindi evidente che il riconoscimento concreto dei beni comuni, mediante la definizione di un quadro normativo che ne garantisca la tutela e la gestione partecipata, è fattore di enorme rilevanza politica, per chi non aspiri ad una società liberista.