"Quando sono li sono tutti uguali, si fanno gli affari loro"

Questa è certamente una affermazione qualunquista, ma non troppo, dato che è una affermazione che ha spesso trovato una validazione nei fatti.

Allora come fare ad evitare che se qualcuno va "li" poi non diventi uno tra i "tutti uguali":

La garanzia totale non esiste, nemmeno un contratto che vincoli il candidato a non attuare determinati comportamenti a pena di forti sanzioni sarebbe totalmente efficacie, in quanto molti dei comportamenti scorretti dei politici spesso non sono direttamente verificabili, e attengono alla sfera dell'etica.

Tuttavia è innegabile che i candidati che dovessero accettare di aderire ad un codice etico sarebbero suscettibili di una maggiore possibilitá di verifica e sarebbero tenuti ad un dovere di coerenza nei confronti del codice.

È comunque evidente che la coerenza ha un significato formale se la verifica non viene puntualmente esercitata almeno dal gruppo di persone che rappresenta il riferimento sociale del candidato/eletto. In altre parole qualsiasi impegno da parte del candidato/eletto diventa inconsistente se la partecipazione dei cittadini si limita al voto e non si estende a tutta l'azione del candidato/eletto; la partecipazione democratica è comunque l'elemento di essenziale garanzia per la tenuta etica dei politici. Diversamente il candidato/eletto riceve una delega in bianco, i cui limiti saranno definiti unicamente dalla sua coscienza.

L'elaborazione di un codice etico per i candidati/eletti è uno degli impegni dell'Officina Politica. Sicuramente questo deve comprendere alcuni aspetti, quali:

> il numero massimo di mandati consecutivi ai quali può accedere il candidato/eletto affinché la carica di consigliere comunale non diventi un lavoro (le competenze richieste non giustificano alcuna professionalizzazione) e vi sia un salutare ricambio;

> forme di controllo affinché l'impegno politico non diventi fonte diretta di arricchimento economico personale;

> un impegno sostanziale a mantenere vivo, in maniera istituzionalizzata, il rapporto con i cittadini che hanno espresso il sostegno politico al candidato/eletto in un rapporto trasparente di reciproco scambio.

Alcuni argomenti interessanti sono forniti dal Codice Europeo riportato di seguito (che infatti da noi non ha avuto né pubblicità né diffusione), ma sono i cittadini/elettori, quelli che credono nella partecipazione democratica, che devono individuare gli elementi caratterizzanti del codice che vogliono veder rispettati almeno dai propri rappresentanti comunali.

Se non ti piacciono le deleghe in bianco aiutaci a costruire il codice etico che dovranno rispettare i candidati che eventualmente sosterremo: officina.politica@virgilio.it

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CIRCOLARE N. 1/2004 del Ministero dell’Interno

 DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE

Area III-Relazioni Internazionali

OGGETTO: Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa.

           Com’ è noto, il congresso dei poteri locali e regionali, organismo del Consiglio d’Europa, ha come finalità istituzionale la promozione di società ispirate ai valori della democrazia con specifico riguardo all’assetto organizzativo ed ai profili funzionali delle autonomie territoriali.

            In tal senso, rappresenta le istanze di circa 200.000 enti locali e regionali dei 45 Stati aderenti al consiglio d’Europa, ciascuno dei quali ha una propria delegazione costituita da un massimo di 18 rappresentanti (Italia, Francia, regno Unito e Germania) ad un minimo di due componenti, per un totale di 313 membri, tutti eletti o nominati nell’ambito delle assemblee o dei consigli locali e regionali.

           Tra le iniziative promosse di recente dal Congresso, l’allegato “Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali” assume particolare rilievo in quanto indicativo degli standards comportamentali cui gli amministratori ed, in generale, gli eletti locali debbono ispirare la loro condotta nei rapporti con i cittadini, l’ente di appartenenza ed i mezzi di informazione.

           Il documento, presente a Roma il 27 febbraio 2004 nel corso di un convegno organizzato da Consiglio d’Europa d’intesa con l’Amministrazione capitolina, riveste, per le supposte ragioni, un alto valore simbolico ed etico anche perché finalizzato ad accrescere il rapporto di fiducia tra la classe politica ed i cittadini.

           Con riguardo all’assetto giuridico del nostro paese, risulta, inoltre, di specifica attualità, ove si considerino i mutamenti già intervenuti e quelli in itinere nel sistema dei controlli sull’attività degli enti in questione, tendenti a privilegiare verifiche interne rispetto a quelle eterogestite.

           Ciò si desume, in particolare, dai criteri di delega al Governo per l’attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per l’adeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, ai sensi dell’art. 2, comma 4, lettera e), della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede l’attribuzione “all’autonomia statutaria degli enti locali” della “potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell’ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa…”.

           Pertanto, in coerenza con il principio di pari ordinazione tra i vari livelli di governo sancito dall’art. 114 della Costituzione, ciascun ente locale è chiamato definire, attraverso l’esercizio della potestà statutaria,un quadro organico di regole di comportamento a garanzia dei rapporti interni tra gli organi e gli uffici, dell’osservanza dei principi di legalità, di imparzialità e di trasparenza e della piena salvaguardia delle prerogative dei cittadini.

           Si ritiene che gli enti locali, in questa fase di elaborazione normativa, possono trovare un utile punto di orientamento nei contenuti del suddetto “Codice” che, per essere frutto del concorso di idee e di proposte degli stessi protagonisti del governo locale dei vari Paesi d’Europa , esprime al massimo livello il comune sentire su temi di così alto rilievo istituzionale.

           In ragione di ciò, si ritiene opportuno trasmettere alle SS.LL. il documento in questione affinché possano su di esso richiamare l’attenzione degli amministratori locali nelle riforme ritenute più opportune.

                                                                                 IL CAPO DIPARTIMENTO

                                                                                               (Malinconico)

Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali

Preambolo

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del consiglio d’Europa,

Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell’esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;

Persuaso che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l’amministrazione;

Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuaso che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l’importanza di quest’ultima;

 Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l’insieme dell’azione dell’eletto;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media ;

Ribadendo infine che l’imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tale senso nella Carta europea dell’Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell’Autonomia regionale;

Prendendo in considerazione i testi in vigore all’interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l’integrità degli eletti locali e regionali:

TITOLO I – CAMPO D’APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizione dell’eletto

Ai fini del presente Codice, il termine “eletto” designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 – Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine “funzioni” designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l’insieme delle funzioni esercitate dall’eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 – Oggetto del Codice

L’oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell’informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II – PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 – Primato della legge e dell’interesse generale

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto persegue l’interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l’interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto .

Articolo 5 – Obiettivi dell’esercizio del mandato

L’eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 – Esercizio del mandato

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall’incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell’esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III – OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo I - Accesso alla funzione

Articolo 7 – Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall’ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 8 – Clientelismo

L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nell’interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 9 – Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L’eletto si astiene dall’esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.

Articolo 10 – Conflitto d’interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l’eletto s’impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.

L’eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 – Cumulo

L’eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta  a limitare il cumulo dei mandati politici.

L’eletto si astiene dall’esercitare altri incarichi politici che gli impediscono di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.

L’eletto si astiene dall’esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 – Esercizio delle competenze discrezionali

Nell’esercizio delle sue competenze discrezionali, l’eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l’insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all’interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 – Divieto di corruzione

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 – Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L’eletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com’è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell’utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 – Cessazione di funzioni

Articolo 15 – Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni;

in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l’esercizio delle sue funzioni;

in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l’esercizio delle sue funzioni;

in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l’esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV – MEZZI CONTROLLO

Capitolo 1 – Accesso alla carica

Articolo 16 – Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell’ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l’ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica l’origine e l’importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l’importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 – Esercizio della funzione

Articolo 17 – Dichiarazione d’interesse

L’eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l’evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Articolo 18 – Rispetto dei controlli interni ed esterni

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto si astiene dall’ostacolare l’esercizio di un controllo motivato e trasparente dell’esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di questa autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell’esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V – RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 – Pubblicità e motivazione delle decisioni

L’eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L’eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l’insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell’esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI – RAPPORTI CON L’AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 – Assunzione del personale

L’eletto s’impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l’eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 – Rispetto della missione dell’amministrazione

Nel contesto dell’esercizio delle sue funzioni, l’eletto rispetta la missione affidata all’amministrazione di cui responsabile, senza pregiudizio dell’esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall’esigere da parte di un pubblico dipendente l’esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 – Valorizzazione della missione dell’amministrazione

Nell’ambito dell’esercizio delle sue mansioni, l’eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII – RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23

L’eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d’informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l’esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell’eletto o di un terzo.

Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazione sulle sue competenze, sull’esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII – INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 – Diffusione del Codice presso gli eletti

L’eletto s’impegna ad aver letto e capito l’insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 – Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

 

Daniele Cipriani / Consigliere provinciale di Pistoia eletto nel Collegio di Montale

Ho letto il vostro articolo che si riferisce al Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e vorrei informarvi che il Consiglio provinciale di Pistoia ha adottato e fatto proprio questo codice. In tale occasione è stato approvato un documento politico che, inviato a tutti i Comuni della provincia, a tutti gli eletti regionali pistoiesi ed a tutti i partiti, chiedeva a tutti di farlo proprio. Cordiali saluti. Daniele Cipriani"