| "Quando
sono li sono tutti uguali, si fanno gli affari loro" Questa è certamente una affermazione qualunquista, ma non troppo, dato che è una affermazione che ha spesso trovato una validazione nei fatti. Allora come fare ad evitare che se qualcuno va "li" poi non diventi uno tra i "tutti uguali": La garanzia totale non esiste, nemmeno un contratto che vincoli il candidato a non attuare determinati comportamenti a pena di forti sanzioni sarebbe totalmente efficacie, in quanto molti dei comportamenti scorretti dei politici spesso non sono direttamente verificabili, e attengono alla sfera dell'etica. Tuttavia è innegabile che i candidati che dovessero accettare di aderire ad un codice etico sarebbero suscettibili di una maggiore possibilitá di verifica e sarebbero tenuti ad un dovere di coerenza nei confronti del codice. È comunque evidente che la coerenza ha un significato formale se la verifica non viene puntualmente esercitata almeno dal gruppo di persone che rappresenta il riferimento sociale del candidato/eletto. In altre parole qualsiasi impegno da parte del candidato/eletto diventa inconsistente se la partecipazione dei cittadini si limita al voto e non si estende a tutta l'azione del candidato/eletto; la partecipazione democratica è comunque l'elemento di essenziale garanzia per la tenuta etica dei politici. Diversamente il candidato/eletto riceve una delega in bianco, i cui limiti saranno definiti unicamente dalla sua coscienza. L'elaborazione di un codice etico per i candidati/eletti è uno degli impegni dell'Officina Politica. Sicuramente questo deve comprendere alcuni aspetti, quali: > il numero massimo di mandati consecutivi ai quali può accedere il candidato/eletto affinché la carica di consigliere comunale non diventi un lavoro (le competenze richieste non giustificano alcuna professionalizzazione) e vi sia un salutare ricambio; > forme di controllo affinché l'impegno politico non diventi fonte diretta di arricchimento economico personale; > un impegno sostanziale a mantenere vivo, in maniera istituzionalizzata, il rapporto con i cittadini che hanno espresso il sostegno politico al candidato/eletto in un rapporto trasparente di reciproco scambio. Alcuni argomenti interessanti sono forniti dal Codice Europeo riportato di seguito (che infatti da noi non ha avuto né pubblicità né diffusione), ma sono i cittadini/elettori, quelli che credono nella partecipazione democratica, che devono individuare gli elementi caratterizzanti del codice che vogliono veder rispettati almeno dai propri rappresentanti comunali. Se non ti piacciono le deleghe in bianco aiutaci a costruire il codice etico che dovranno rispettare i candidati che eventualmente sosterremo: officina.politica@virgilio.it ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// CIRCOLARE N. 1/2004 del Ministero dellInterno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DIREZIONE CENTRALE PER LE AUTONOMIE Area III-Relazioni Internazionali OGGETTO: Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali, elaborato dal Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio dEuropa. Com è noto, il congresso dei poteri locali e regionali, organismo del Consiglio dEuropa, ha come finalità istituzionale la promozione di società ispirate ai valori della democrazia con specifico riguardo allassetto organizzativo ed ai profili funzionali delle autonomie territoriali. In tal senso, rappresenta le istanze di circa 200.000 enti locali e regionali dei 45 Stati aderenti al consiglio dEuropa, ciascuno dei quali ha una propria delegazione costituita da un massimo di 18 rappresentanti (Italia, Francia, regno Unito e Germania) ad un minimo di due componenti, per un totale di 313 membri, tutti eletti o nominati nellambito delle assemblee o dei consigli locali e regionali. Tra le iniziative promosse di recente dal Congresso, lallegato Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali assume particolare rilievo in quanto indicativo degli standards comportamentali cui gli amministratori ed, in generale, gli eletti locali debbono ispirare la loro condotta nei rapporti con i cittadini, lente di appartenenza ed i mezzi di informazione. Il documento, presente a Roma il 27 febbraio 2004 nel corso di un convegno organizzato da Consiglio dEuropa dintesa con lAmministrazione capitolina, riveste, per le supposte ragioni, un alto valore simbolico ed etico anche perché finalizzato ad accrescere il rapporto di fiducia tra la classe politica ed i cittadini. Con riguardo allassetto giuridico del nostro paese, risulta, inoltre, di specifica attualità, ove si considerino i mutamenti già intervenuti e quelli in itinere nel sistema dei controlli sullattività degli enti in questione, tendenti a privilegiare verifiche interne rispetto a quelle eterogestite. Ciò si desume, in particolare, dai criteri di delega al Governo per lattuazione dellart. 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione e per ladeguamento delle disposizioni in materia di enti locali alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3, ai sensi dellart. 2, comma 4, lettera e), della legge 5 giugno 2003, n. 131, che prevede lattribuzione allautonomia statutaria degli enti locali della potestà di individuare sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dellente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dellazione amministrativa . Pertanto, in coerenza con il principio di pari ordinazione tra i vari livelli di governo sancito dallart. 114 della Costituzione, ciascun ente locale è chiamato definire, attraverso lesercizio della potestà statutaria,un quadro organico di regole di comportamento a garanzia dei rapporti interni tra gli organi e gli uffici, dellosservanza dei principi di legalità, di imparzialità e di trasparenza e della piena salvaguardia delle prerogative dei cittadini. Si ritiene che gli enti locali, in questa fase di elaborazione normativa, possono trovare un utile punto di orientamento nei contenuti del suddetto Codice che, per essere frutto del concorso di idee e di proposte degli stessi protagonisti del governo locale dei vari Paesi dEuropa , esprime al massimo livello il comune sentire su temi di così alto rilievo istituzionale. In ragione di ciò, si ritiene opportuno trasmettere alle SS.LL. il documento in questione affinché possano su di esso richiamare lattenzione degli amministratori locali nelle riforme ritenute più opportune. IL CAPO DIPARTIMENTO (Malinconico) Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali Preambolo Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del consiglio dEuropa, Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi; Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche; Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nellesercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno; Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini; Persuaso che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione; Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, lamministrazione; Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza; Persuaso che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare limportanza di questultima; Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile linsieme dellazione delleletto; Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici; Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media ; Ribadendo infine che limposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tale senso nella Carta europea dellAutonomia locale e nella bozza di Carta europea dellAutonomia regionale; Prendendo in considerazione i testi in vigore allinterno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa lintegrità degli eletti locali e regionali: TITOLO I CAMPO DAPPLICAZIONE Articolo 1 Definizione delleletto Ai fini del presente Codice, il termine eletto designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale). Articolo 2 Definizione delle funzioni Ai fini del presente Codice, il termine funzioni designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e linsieme delle funzioni esercitate dalleletto in virtù di detto mandato primario o secondario. Articolo 3 Oggetto del Codice Loggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nellinformare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti. TITOLO II PRINCIPI GENERALI Articolo 4 Primato della legge e dellinteresse generale Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa. Nellesercizio delle sue funzioni, leletto persegue linteresse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o linteresse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto . Articolo 5 Obiettivi dellesercizio del mandato Leletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni. Articolo 6 Esercizio del mandato Nellesercizio delle sue funzioni, leletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico. Si astiene dallincitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nellesercizio delle sue funzioni. TITOLO III OBBLIGHI SPECIFICI Capitolo I - Accesso alla funzione Articolo 7 Regole in materia di campagna elettorale La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso. Egli si astiene dallottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento. In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi. Capitolo 2 Esercizio della funzione Articolo 8 Clientelismo Leletto si astiene dallesercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica nellinteresse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto. Articolo 9 Esercizio di competenze a proprio vantaggio Leletto si astiene dallesercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto. Articolo 10 Conflitto dinteresse Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), leletto simpegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione. Leletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto. Articolo 11 Cumulo Leletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici. Leletto si astiene dallesercitare altri incarichi politici che gli impediscono di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale. Leletto si astiene dallesercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare. Articolo 12 Esercizio delle competenze discrezionali Nellesercizio delle sue competenze discrezionali, leletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto. Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda linsieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme allinteresse generale della sua decisione. Articolo 13 Divieto di corruzione Nellesercizio delle sue funzioni, leletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente. Articolo 14 Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria Leletto si impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così comè definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore. Nellesercizio delle sue funzioni, leletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nellutilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche. Capitolo 3 Cessazione di funzioni Articolo 15 Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi Nellesercizio delle proprie funzioni, leletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni; in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante lesercizio delle sue funzioni; in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante lesercizio delle sue funzioni; in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante lesercizio delle sue funzioni e in virtù di esse. TITOLO IV MEZZI CONTROLLO Capitolo 1 Accesso alla carica Articolo 16 Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali Nellambito della sua campagna elettorale, il candidato limita lammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole. Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a render pubblica lorigine e limporto degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e limporto delle sue spese. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta. Capitolo 2 Esercizio della funzione Articolo 17 Dichiarazione dinteresse Leletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a render pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o levoluzione della sua situazione patrimoniale. In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta. Articolo 18 Rispetto dei controlli interni ed esterni Nellesercizio delle sue funzioni, leletto si astiene dallostacolare lesercizio di un controllo motivato e trasparente dellesercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti. Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di questa autorità. La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dellesistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti. TITOLO V RAPPORTI CON I CITTADINI Articolo 19 Pubblicità e motivazione delle decisioni Leletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso. Leletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda linsieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità. Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dellesercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità. TITOLO VI RAPPORTI CON LAMMINISTRAZIONE Articolo 20 Assunzione del personale Leletto simpegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio. In caso di reclutamento o di promozione del personale, leletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente. Articolo 21 Rispetto della missione dellamministrazione Nel contesto dellesercizio delle sue funzioni, leletto rispetta la missione affidata allamministrazione di cui responsabile, senza pregiudizio dellesercizio legittimo del suo potere gerarchico. Si astiene dal chiedere o dallesigere da parte di un pubblico dipendente lesecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto. Articolo 22 Valorizzazione della missione dellamministrazione Nellambito dellesercizio delle sue mansioni, leletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale. TITOLO VII RAPPORTI CON I MASS MEDIA Articolo 23 Leletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta dinformazione da parte dei mass media per quanto riguarda lesercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata delleletto o di un terzo. Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazione sulle sue competenze, sullesercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità. TITOLO VIII INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE Articolo 24 Diffusione del Codice presso gli eletti Leletto simpegna ad aver letto e capito linsieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice. Articolo 25 Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media. |
Daniele Cipriani / Consigliere provinciale di Pistoia eletto nel Collegio di Montale
Ho letto il vostro articolo che si riferisce al Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e vorrei informarvi che il Consiglio provinciale di Pistoia ha adottato e fatto proprio questo codice. In tale occasione è stato approvato un documento politico che, inviato a tutti i Comuni della provincia, a tutti gli eletti regionali pistoiesi ed a tutti i partiti, chiedeva a tutti di farlo proprio. Cordiali saluti. Daniele Cipriani"