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| lucca0907_2 dal sito de La Fucina delle Idee di Lucca Incontro in Regione sul nuovo ospedale
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| luccagiu07.2 Caro assessore, si apprende dai giornali che nella sua recente visita a Lucca lei ha dichiarato che il progetto di costruzione dei nuovi ospedali deve andare avanti così com'è e che di cambiare la localizzazione non se ne parla nemmeno. O non era lei che in campagna elettorale, invitato dalla CGIL di Lucca per Tagliasacchi, aveva dichiarato che se il nuovo sindaco le avesse chiesto di spostare la localizzazione avrebbe interpellato di nuovo l'avvocatura della Regione per sentire se ciò era possibile e quanto eventualmente sarebbe costato alla Regione? Mi congratulo con lei per la sollecitudine con cui lei ha già interpellato l'avvocatura, che evidentemente ha già risposto di no, senza naturalmente che il fatto che il nuovo sindaco di Lucca non sia Tagliasacchi ma Favilla abbia minimamente influito sulla risposta. Anzi lei ha di nuovo minacciato il Comune di Lucca di pesanti sanzioni economiche nel caso di recesso o variazione dell'Accordo di Programma, ratificato in sua presenza dalla passata amministrazione con i voti determinanti dell'Ulivo. Ma non aveva detto che eventualmente sarebbe stata la Regione a pagare? Si tratta di vendetta o ricatto? Sorprendono questi cambiamenti di atteggiamento in un uomo della sua levatura politica. Ma in fondo queste sono inezie di fronte all'attuazione del processo di deospedalizzazione programmato dalla Regione già nel lontano 2003 con delibera di consiglio n°31, Allegato A, che, richiamando in premessa che "la definizione di salute, formulata dall'OMS nel 1948, ha incorporato ... anche le valenze emozionali, relazionali e spirituali ... [e] aspetti non solo comportamentali ma anche filosofico-cognitivi ed esistenziali-emotivi", proclama il passaggio dal "concetto di sanità a quello di salute", il che tradotto in Italiano corrente significa riduzione progressiva dei posti-letto di media e lungo-degenza negli ospedali (naturalmente solo nelle piccole città della Toscana, perchè le sedi universitarie e alcune città importanti non si toccano), compensandoli con "strategie di pianificazione capaci di pensare la salute in modo integrato con le politiche sociali". Si apprende dal corpo della stessa delibera che questi nobili propositi di adeguamento "all'avanzamento del movimento culturale per la salute" saranno attuati mediante il ricorso "all'ospedale di comunità, all'albergo sanitario, al diurno per prestazioni specialistiche ed ai centri residenziali per cure palliative". Lasciando da parte l'albergo per il pernottamento di parenti, il diurno per cure ambulatoriali e l'Hospice per i terminali, l'unico riferimento che noi siamo stati capaci di trovare all'ospedale di comunità nella legislazione toscana è contenuto nella delibera C.R. n°384, del 25-11-97, che prevede che tale ospedale sia destinato solo a "pazienti oncologici, anche per trattamenti palliativi, altri pazienti terminali (non affetti da immunodeficienza acquisita), pazienti neurologici che non necessitano di ausilii per il mantenimento delle funzioni vitali, e pazienti con temporanea non autosufficienza che abbisognano di assistenza integrata". Domanda: e degli altri pazienti (es. proprio quelli con immunodeficienza acquisita, che magari abbiano contratto TBC, un politraumatizato per incidente con concomitante insufficienza circolatoria, polmonare o renale, un operato con complicanze, un diabetico con disturbo circolatorio generalizzato - e si potrebbe continuare - tutti malati non terminali che abbisognano di assistenza integrata non preventivamente quantificabile nel tempo) cosa ne facciamo dopo i cinque giorni di degenza media previsti nell'ospedale per Alta Intensità di cura? C'è di più, l'Ospedale di Comuntà non è un ospedale, perchè ha solo personale infermieristico e non medico, il paziente è seguito dal medico di base che deve assicurare "gli accessi programmati all'atto del ricovero, comunque non inferiori a due settimanali", è affidato alla responsabilità del coordinatore del distretto socio-sanitario che esercita le sue competenze e il suo orario di servizio di norma al di fuori dell'ospedale, ed è dotato di soli 12-16 posti-letto. E la Regione Toscana pensa che questa struttura possa garantire un'assistenza non dico di eccellenza, ma almeno sufficiente ai nostri pazienti non-terminali, di media e lungo-degenza? Ritornano in mente le belle parole spese per lodare i nobili principii della legge 180/78 per la psichiatria, che prevedeva l'analogo passaggio dall'assistenza ospedaliera a quella sul territorio, e che ha prodotto altrettanti lutti in Italia quanti ne produsse agli Achei l'ira funesta del Pelide Achille. Però la cosa più incomprensibile a noi ottusi piccolo-borghesi di provincia è come questa rivoluzione filosofico-culturale nel concetto di salute, programmata per noi dalla Regione e suffragata da riferimenti internazionali, non abbia conseguenze nefaste proprio su quella classe popolare che la Regione dice di difendere e rappresentare; perchè chi avrà soldi o potere troverà sempre un modo per compensare alle eventuali carenze del servizio sanitario pubblico con una casa di cura privata. E chi non li avrà si rassegni, le leggi del progresso ideologico sono ferree e inarrestabili. O che si tratti invece della legge del più forte e di quella del libero mercato, per cui i bilanci si risanano a spese dei più deboli? Raffaello Papeschi, Comitato "Lucca, per una Sanità Migliore" |
| luccagiu07 Di seguito la lettera di Papeschi a Fazzi, ex sindaco di Lucca, dove si mettono in luce le problematiche che si avranno con il nuovo ospedale (identico nelle funzionalità, a quello che verrà realizzato a Pistoia) e la relativa diminuzione dell'offerta sanitaria, che sarà compensata in maniera troppo ridotta dall'ospedale di comunità. A Pistoia dell'ospedale di comunità nemmeno si parla.
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| Luccafeb07 Un aspetto poco conosciuto, e accuratamente tenuto in penombra dalla Regione e dalla ASL Lucca, del progetto di Area Vasta relativo alla costruzione di quattro nuovi ospedali in Toscana riguarda il cosidetto "Ospedale di Comunità". Questo dovrebbe affiancare l'ospedale per alta intensità di cura, dove le Linee Guida della Regione prevedono una degenza media di cinque giorni. Affiancare per modo di dire, perchè a Lucca per es. i due ospedali sarebbero distanti 2-3 km uno dall'altro, separati dalla linea ferroviaria. La cosa che preoccupa di più è che nell'Ospedale di Comunità, dove saranno trasferiti i pazienti per proseguire la degenza dopo il periodo acuto, i malati saranno seguiti dai medici di famiglia, nell'orario del loro servizio, e dalla Guardia Medica fuori orario e nei festivi. Non è previsto infatti un organico medico proprio, mentre ci sarà un'assistenza di tipo infermieristico. Con tutto il rispetto per le capacità professionali dei medici di famiglia, le domande che vengono spontanee sono quale garanzia di presenza dentro l'Ospedale di Comunità essi potranno dare, quale continuità di assistenza ci sarebbe fra il medico di famiglia e la Guardia Medica o un altro medico di famiglia che fosse presente a rotazione, e se i responsabili della nostra Sanità ritengano che questa sia un'organizzazione soddisfacente del servizio per malati che non possano essere dimessi a domicilio nè inseriti in una struttura a conduzione sociale dopo un episodio acuto di qualsiasi natura, da un infarto a un ictus cerebrale, una malattia infettiva, epatite, o dopo un grave intervento chirurgico. Secondo noi no. Si capisce bene che alla Regione Toscana costerebbe di più assumere del personale medico permanente per l'Ospedale di Comunità che non farlo gestire dai medici di famiglia, che sono già pagati per il loro servizio. Tuttavia questo ci sembra un risparmio sulla pelle della gente. Poichè il Sindaco per legge è la prima autorità dell'Unità Sanitaria Locale, giriamo queste considerazioni ai candidati al posto di Sindaco (e di consigliere comunale) alle prossime elezioni, chiedendo se essi ritengano che i loro amministrati saranno garantiti nel loro diritto alla salute, previsto dalla Costituzione, dal piano regionale di Area Vasta. Nello stesso tempo poniamo questo aspetto all'attenzione dei cittadini lucchesi. Raffaello Papeschi, Comitato "Lucca, per una Sanità Migliore" |
| Ricorso Gennaio
2006 (dove sono riportati i puntini significa che erano presenti dati personali che sono stati omessi in rispetto alla privacy) TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA RICORSO Promosso dallAssociazione Osservatorio delle politiche urbanistiche, ambientali e sociali di Pistoia con sede in Pistoia, in Via Enrico Bindi n. 14, presso il Dott. Mauro Chessa, in persona del Coordinatore e rappresentante pro tempore, Dott. Mauro Chessa, .; dallAssociazione Centro studi e documentazione sullHandicap, con sede in Via dei Cancellieri n. 30, Pistoia, in persona del Presidente pro tempore, Mario Scognamiglio, ..; dallAssociazione Legambiente Circolo di Pistoia, con sede legale in Via di Porta S. Marco n. 134, in persona del Presidente e rappresentante pro tempore Antonio Sessa, ..; dai Sig.ri .., tutti rappresentati e difesi, giuste procure in calce al presente atto, dallAvvocato Gianfranco Passalacqua e dallAvvocato Marco Rossi, e domiciliati presso lo Studio di questo ultimo, in Via Fra Bartolomeo n. 5, Firenze; CONTRO Comune di Pistoia, in persona del Sindaco pro tempore, presso la Casa Comunale sita in Piazza del Duomo n. 1, 51100, Pistoia; E NEI CONFRONTI DI Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, nella sede di Via Cavour n. 16/18, 50129, Firenze; Provincia di Pistoia, in persona del Presidente pro tempore, nella sede di Piazza San Leone n. 1, 51100, Pistoia Raggruppamento temporaneo di imprese formato da Astaldi S.p.a., Techint - Compagnia Tecnica Internazionale S.p.a., Pizzarotti & C. S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore; presso la sede legale di PER LANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA Dei seguenti provvedimenti: - Deliberazione del Consiglio Comunale di Pistoia n. 171 del 14.12.05 avente ad oggetto Ratifica dellAccordo di Programma per la realizzazione del nuovo presidio Ospedaliero di Pistoia, pubblicata il 23.12.2005; Nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ed in particolare dellAccordo di Programma del 18.11.2005, pubblicato il 23.11.2005; FATTO 1. In data 9.04.2002, con Delibera del Consiglio Regionale della Regione Toscana n. 60, veniva approvato il Piano Sanitario Regionale, contenente tra laltro il progetto Nuovi Ospedali, riguardante la realizzazione di quattro presidi ospedalieri nelle province di Lucca, Prato, Massa Carrara e Pistoia. Il Consiglio Regionale provvedeva in epoca successiva, con delibera n. 31 del 12 febbraio 2003, a definire gli indirizzi attuativi per la realizzazione del progetto Nuovi ospedali prevedendo tra laltro la costituzione di uno strumento di coordinamento interaziendale tra le Aziende unità sanitarie locali 1 di Massa e Carrara, 2 di Lucca, 3 di Pistoia e 4 di Prato; organismo poi denominatosi Sistema Integrato Ospedaliero Regionale SIOR. Al SIOR ed alle ASL partecipanti venivano delegati dalla Regione tutti i compiti e le attività prodromici alla stipula dei contratti di appalto per la messa in attività dei nuovi presidi ospedalieri. In particolare si affidava alle predette strutture lindizione della gara ai sensi dellart. 37 quater, L. n. 109/1994, per il coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione delle opere di pubblico interesse, secondo la modalità operativa cosiddetta di finanza di progetto (cfr. Allegato C1 alla Delibera C.R. n. 31/2003). Le aziende delegate dalla Regione erano comunque vincolate, con il medesimo atto, ad acquisire dal Comune di riferimento gli strumenti urbanistici idonei ad assicurare la cantierabilità dellopera. Loriginario intendimento, da parte dellAmministrazione, di rispettare rigorosamente la normativa in materia di pianificazione territoriale risultava chiaramente anche dallAllegato 2 alla Deliberazione n. 207 del 12.03.2003, a firma del Direttore Generale dellASL 4 di Prato, contenente Linee guida per la progettazione. Nel paragrafo conclusivo delle Linee Guida, infatti, è dato leggere: Gli immobili si prevedono ubicati nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali. Pertanto parallelamente allapprovazione del progetto Nuovi Ospedali ed allo svolgimento delle relative procedure di gara ciascuna Amministrazione comunale interessata dalledificazione di un nuovo presidio procedeva allindividuazione dellarea territoriale da utilizzare per la realizzazione del nuovo plesso sanitario nonché, ove necessario e possibile, alladeguamento degli strumenti urbanistici. 2. Il 17.6.2002 veniva dunque approvato in prima battuta, dal Comune di Pistoia, con Deliberazione Consiliare n. 99, un documento di programmazione redatto dal Sindaco pro tempore, in cui si stabiliva, tra laltro, di individuare nellambito del Piano Strutturale approvato la collocazione più idonea per lospedale da realizzare nei pressi di Pistoia. Nel novembre 2002 lAmministrazione Comunale di Pistoia incaricava dunque la Fondazione Michelucci di compiere uno studio tecnico preliminare privo di qualunque valutazione relativa allimpatto ambientale al fine selezionare taluni possibili siti per la realizzazione del nuovo ospedale. Tra le possibili localizzazioni, veniva indicata anche larea ex Campo di Volo, pur se con notevoli problematicità, da valutare e risolvere in fase di progettazione esecutiva. Nella seduta del 26.11.2002, la Giunta Comunale di Pistoia sceglieva larea ex Campo di Volo per la collocazione del nuovo ospedale. Già in data 28.11.2002, tuttavia, i Dirigenti Tecnici del Comune di Pistoia redigevano un primo documento, in cui si evidenziava che la scelta del sito è in contrasto con le previsioni del Piano Strutturale adottato e che sarà necessario provvedere alla variante dello stesso. Con Delibera n. 239 del 5.12.2002, il Consiglio Comunale di Pistoia recepiva la localizzazione indicata dalla Giunta, dando contestualmente avvio alla procedura di approvazione della necessaria variante al Piano Regolatore Generale vigente e al Piano Strutturale, (allepoca adottato e non ancora approvato) secondo la procedura degli accordi di pianificazione previsti dallallora vigente art. 36, comma 4, L. Reg. Toscana n. 5/1995. Tuttavia, nel corso dellistruttoria della procedura di variante appena individuata, una serie impressionante di pareri tecnici contrari o gravemente problematici unitamente a numerosi orientamenti di analoga portata palesati dalle varie Amministrazioni locali coinvolte, tra cui la stessa Regione Toscana concorrevano a rappresentare lassoluta inidoneità dellarea ex Campo di Volo per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero. Si riporta succintamente, a titolo meramente esemplificativo, il contenuto della Relazione finale rilasciata il 10.03.2003 dal Tavolo Tecnico insediato presso lo stesso Comune di Pistoia, con decreto del Sindaco n. 467/2002. Detto documento, oltre a ribadire la necessità di variare tutti gli strumenti urbanistici comunali e sovraordinati al fine di rendere possibile ledificazione dellospedale nellarea ex Campo di Volo, individuava puntualmente numerosissime negatività a carico di tale localizzazione, tra cui, sinteticamente: a) necessità di intervenire sullargine del fiume Ombrone per garantirne la sicurezza; b) necessità di dismettere una parte dei pozzi ad uso idropotabile e collocarli altrove; c) necessità di acquisire la piena disponibilità dellarea dellex Campo di Volo, che risultava gravata dal diritto di superficie concesso dallAmministrazione Comunale alla Società Toscana Piante e Fiori, società consortile a responsabilità limitata. d) necessaria realizzazione di un sistema di fognature nellarea dal Fosso Brusigliano, collettore fognario a cielo aperto di Pistoia, nonché delle opere idrauliche indispensabili a porlo in condizione di non alluvionare, come accade frequentemente, ferme restando talune perplessità di ordine sanitario in merito alla collocazione in tale zona inquinata di un presidio ospedaliero; e) necessità di realizzare barriere fonoassorbenti lungo la tangenziale, e di sostituire il manto dellAutostrada; f) necessità di individuare opportuni accorgimenti progettuali affinché la struttura dellospedale non interrompa il flusso delle acque sotterranee, abbondanti e a ridottissima profondità; g) necessità di realizzare un collegamento tra la città e lospedale mediante scavalcamento o aggiramento delle seguenti infrastrutture: tangenziale, area Breda, due linee ferroviarie; h) ricollocamento delle seguenti aree: campo nomadi; area destinata agli spettacoli itineranti; area di pertinenza fluviale con la quale lAutorità di Bacino vincola lintero ex Campo di Volo; area di ammassamento prevista dal Piano di Protezione Civile; i) necessità di ridistribuire le aree verdi sottratte rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici. Peraltro, a rendere ancora meno consigliabile la localizzazione del nuovo ospedale così come prospettata dal Comune di Pistoia, interveniva in data 12.09.2003 il provvedimento n. 6048 della Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato, con cui si apponeva il vincolo paesistico sullarea dellex Campo di Volo. A fronte di questi e di numerosi altri rilievi, il Comune di Pistoia ritornava sul suo precedente orientamento, frutto di una valutazione tecnica del tutto sommaria, e con Deliberazione n. 83 del 17.5.2004 avente ad oggetto Variante al PRG per la localizzazione del nuovo presidio ospedaliero nellambito della zona Sud della città. Adozione, localizzava ledificando polo ospedaliero nellarea del Centro Annonario-Mercato Ortofrutticolo. 3. Mentre gli approfondimenti istruttori palesavano lassoluta inidoneità dellarea ex Campo di Volo per la destinazione sanitaria, consigliando al Comune una diversa localizzazione, giungevano in parallelo a progressiva definizione le procedure per il reperimento dei capitali pubblici e privati necessari alla realizzazione del progetto Nuovi Ospedali. 3.1 Nellambito del procedimento di project financing nella persistente assenza della richiesta variante agli strumenti urbanistici in data 12.12.2003 il SIOR, con deliberazione n. 15, sceglieva il progetto preliminare presentato dallA.T.I. Astaldi S.p.a., Soc. Technit e Soc. Pizzarotti ATI, dichiarando non di interesse pubblico laltro progetto in gara, presentato dal Consorzio Toscana Salute. E bene precisare che entrambi i progetti, conformemente agli indirizzi emanati dal SIOR, presupponevano la localizzazione del nuovo ospedale nellarea ex Campo di Volo, nonostante tale determinazione risultasse allepoca solo da generiche dichiarazioni programmatiche adottate dal Comune e nonostante fosse già noto che la detta localizzazione avrebbe comunque implicato la previa adozione della variante urbanistica. 3.2 In data 27.05.2004 dopo che il Comune aveva già adottato la variante per la localizzazione dellospedale nellarea Centro Annonario la Regione Toscana sottoscriveva Accordo di programma con il Ministero della Salute e con il Ministero dellEconomia e delle Finanze ai sensi dellart. 5 D.Lgs. n. 502/1992, per accedere ai finanziamenti ministeriali necessari alla realizzazione del progetto Nuovi ospedali. La Regione, in particolare, si impegnava a trasmettere al Ministero della Salute entro la fine dellanno 2005 la delibera di Giunta Regionale di approvazione del progetto preliminare, al fine di produrre in tempo utile la relativa istanza di ammissione al finanziamento ministeriale. LAmministrazione regionale, tuttavia, allatto di sottoscrivere il detto Accordo, non sembrava tener conto della varante urbanistica appena approvata dal Comune di Pistoia, con delibera n. 83 del 17.05.2004, orientata alledificazione del nuovo ospedale nellarea centro Annonario. Emergeva al contrario lintendimento di adottare il modello progettuale della A.T.I. Astaldi S.p.A., da realizzare nella zona dellex Campo di Volo; zona che risultava però ancora destinata a ben altro utilizzo, a norma degli strumenti urbanistici vigenti. In linea di puro fatto, pertanto, dallAccordo sottoscritto dalla Regione scaturiva di nuovo la necessità di approvare una conforme variante della pianificazione territoriale, pur a fronte dellesito negativo dei precedenti accertamenti svolti in merito alla compatibilità del nuovo presidio con larea dellex Campo di Volo. La Giunta Comunale di Pistoia, con delibera del 09.09.2005 n. 204, si determinava dunque ad attivare la procedura di variante per Accordo di Pianificazione, ai sensi degli artt. 21 e seguenti della recentemente entrata in vigore L. Reg. n. 1/2005. Peraltro, quasi a fornire la riprova della totale irrazionalità della localizzazione caldeggiata dalla Regione, in data 26.09.2005 veniva pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 07.09.2005, che dichiarava di notevole interesse pubblico la zona dellex Campo di Volo, con la seguente motivazione: la zona in questione, ancora salvaguardata da insediamenti, collega mirabilmente dal punto di vista ambientale la città di Pistoia con le colline del Montalbano, risultando così luogo di grande valore paesaggistico anche per la sua conformazione territoriale così che sulla stessa veniva apposto il vincolo al fine di garantirne la conservazione e di preservarne le pregevoli caratteristiche paesaggistiche-ambientali. 4. La pubblicazione del Decreto Ministeriale non veniva evidentemente presa in considerazione dallAmministrazione Regionale, che anzi imponeva una brusca accelerata alla procedura di variante. Infatti, la Direzione Generale Diritto alla Salute della Regione Toscana, nella nota prot. n. 125/30271/001.012 del 14.11.2005, osservava come la procedura di Accordo di Pianificazione ex L. Reg. n. 1/2005 per lapprovazione della variante richiesta al fine di consentire ledificazione del nuovo ospedale in località ex Campo di Volo procedimento da cui tutti gli altri risultavano a quel punto direttamente o indirettamente dipendenti non si sarebbe prevedibilmente conclusa entro la data utile del 31 dicembre 2005. La Regione pertanto, allesplicito fine di addivenire quanto prima alla necessaria variante degli strumenti urbanistici comunali e provinciali di Pistoia, con delibera G.R. n. 897 del 12 settembre 2005 (B.U.R.T. n. 39/2005), promuoveva la stipulazione di un diverso ed ulteriore Accordo di Programma tra le numerose Amministrazioni coinvolte dal progetto Nuovi Ospedali, autorizzando il Presidente della Giunta Regionale a convocare lapposita conferenza istruttoria. Nel giro di appena due mesi dalla promozione dellAccordo di Programma a seguito di un iter procedimentale talmente rapido da suscitare ex se fondate perplessità in ordine alla qualità ed alla validità delle acquisizioni istruttorie le Amministrazioni partecipanti pervenivano, in data 18 novembre 2005, alla sottoscrizione dellAccordo medesimo. Secondo la procedura prevista dallart. 34, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, dunque, il Consiglio Comunale di Pistoia procedeva alla ratifica dellAccordo già sottoscritto dal Sindaco con delibera n. 171 del 14.12.2005. Conseguentemente, era approvata variante al P.R.G. ed al Piano Strutturale provinciale tale da consentire la localizzazione del nuovo plesso ospedaliero in località ex Campo di Volo, dichiarandosi contestualmente revocata la deliberazione consiliare n. 83 del 17.05.2004 che localizzava invece il presidio sanitario nella zona del Centro Annonario, nella zona sud della città. Avverso la detta delibera i sopra indicati atti, propongono ricorso tutti i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati per i seguenti MOTIVI 1) Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento allart. 34, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000 ed agli artt. 4 e 6, L. Reg. Toscana n. 76/1996, così come modificati dalla L. Reg. Toscana n. 1/2005; incompetenza. 1.1 Va in primo luogo affermata lillegittimità dellintera procedura ex art. 34 D. Lgs. n. 267/2000 in quanto promossa da un soggetto pubblico a ciò incompetente (TAR Lazio, I, 20.1.1995, n. 62), in seguito allentrata in vigore della Legge Reg. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1, recante Norme per il governo del territorio. Lart. 164 della citata Legge Regionale n. 1/2005 ha infatti espressamente abrogato lintero art. 11 della L. Reg. n. 76/1996, recante Disciplina degli accordi di programma e delle conferenze dei servizi, e conseguentemente ha travolto anche il combinato disposto degli artt. 4 e 6 della stessa L. Reg. 76/1996, che operavano esplicito rinvio al citato art. 11. Labrogato art. 11, rubricato Variazione di atti di programmazione e pianificazione territoriale, disciplinava ponendo particolari garanzie le modalità di intervento sugli strumenti urbanistici mediante Accordo di Programma, ed era pertanto richiamato dal combinato disposto degli artt. 4, comma 1, lett. e), e 6, comma 2, della medesima L. Reg. n. 76/1996. In particolare, lart. 6, comma 2, L. Reg. 76/1996 stabiliva, in via derogatoria, che L' accordo di programma che produce gli effetti di cui all' art. 4, comma 1, lett e), è sempre promosso dalla Regione, mentre il precedente art. 4, comma 1, lett. e), individuava appunto tali effetti nelle eventuali variazioni di atti di programmazione o pianificazione territoriale determinate dall' accordo di programma, nel rispetto delle procedure previste dall' art. 11 Orbene, in seguito alla radicale abrogazione dellart. 11 operata dalla L. Reg. n. 1/2005 legge peraltro ispirata ad una tutela del territorio e dei beni ambientali estremamente rigorosa deve ritenersi del tutto caduta la possibilità di ricondurre la procedura di variante mediante Accordo di Programma alla modalità procedimentale derogatoria prevista dal combinato disposto degli artt. 4 e 6 della L. Reg. n. 76/1996, in base alla quale è sempre la Regione a promuovere lAccordo di Programma. La promozione da parte della Regione dellAccordo di Programma per variante urbanistica, era ed è infatti da intendersi come strettamente raccordata alle particolari garanzie poste dallart. 11 della Legge Regionale (nel rispetto delle procedure previste dallart. 11 è la dizione utilizzata), che per lappunto poneva taluni specifici contrappesi a carico dellordinaria procedura di Accordo, in funzione di tutela della democraticità e conoscibilità dellapprovazione dello strumento urbanistico. Ad esempio, i commi 4 e 5 dellabrogato art. 11 stabilivano: 4. Nel caso in cui il procedimento di formazione dell' atto o degli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare, preveda, in corrispondenza di una sua qualsiasi fase, la possibilità della presentazione di osservazioni da parte di altri soggetti interessati, il verbale della conferenza di cui al comma precedente, il testo dell' accordo di programma da sottoscrivere e tutti gli allegati, anche cartografici, sono depositati presso la sede delle amministrazioni che hanno approvato gli atti di programmazione o pianificazione territoriale che si intendono variare. Il deposito dura 20 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della relativa comunicazione. Durante il deposito tutti gli interessati possono prendere visione degli atti e, entro i 20 giorni successivi alla scadenza dei termini di deposito, presentare osservazioni. A fronte dellabrogazione espressa di siffatta procedura nonché alla luce della ratio complessiva della normativa in materia urbanistico-territoriale, sempre orientata ad assicurare un minimum di partecipazione ai cittadini interessati deve considerarsi abrogata anche la derogatoria disciplina che consentiva in ogni caso alla Regione di farsi promotrice dellAccordo di Programma che comporti variazione alla pianificazione territoriale. Ne discende la riespansione del principio generale previsto dallart. 34, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui il soggetto competente a promuovere lAccordo di Programma va individuato nellAmministrazione che vanti competenza primaria riguardo agli interventi da realizzare, in base ad un accertamento che il Giudice eventualmente adito è tenuto a compiere caso per caso e secondo le circostanze del caso concreto. Detto soggetto è, nel caso di specie, il Sindaco di Pistoia quale rappresentante del Comune. A tale proposito, sebbene sia stata la Regione Toscana ad avviare la realizzazione del progetto Nuovi Ospedali nellambito del Piano Sanitario Regionale approvato il 9.04.2002, con Delibera di C.R. n. 60, non può non ammettersi che oggetto specifico e sostanziale dellAccordo di Programma sottoscritto dalle parti il 18 novembre 2005 sia esclusivamente la realizzazione del presidio sanitario di Pistoia. Ciò emerge chiaramente se si considera che le Amministrazioni firmatarie del documento, ed invitate dalla Regione Toscana, sono tutte promotrici di interessi specificamente localizzati nel territorio del Comune di Pistoia, ovvero trattasi di strutture quali ad esempio la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Toscana il cui richiesto intervento è del tutto generico, marginale o addirittura superfluo, rispetto agli scopi dellAccordo. E appena il caso di notare, poi, che mentre figura tra i sottoscrittori dellAccordo la ASL 3 di Pistoia, non vi figurano né le altre AA.SS.LL. interessate dal complessivo progetto Nuovi Ospedali, né il rispettivo coordinamento interaziendale, cioè il SIOR, a riprova che lAccordo in esame riguarda direttamente soltanto interessi pubblici e privati territorialmente circoscritti al comprensorio di Pistoia. Inoltre, come emerge dalla già citata nota della Direzione Generale Diritto alla Salute della Regione del 14.11.2005, ladozione della procedura per Accordo di programma è stata presa in considerazione dalla Regione solo ed esclusivamente a fronte delle difficoltà (non certo addebitabili ai cittadini ed alle associazioni di Pistoia, odierni ricorrenti) riscontrate in sede di localizzazione del plesso ospedaliero pistoiese. In definitiva, lAccordo di Programma è stato stipulato, a mente della sua stessa denominazione, Per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia, e dunque deve correttamente individuarsi la competenza primaria o prevalente sullopera o sugli interventi (art. 34, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000) che sola consente di promuovere la procedura in esame in capo al Sindaco di Pistoia. Il Sindaco, tuttavia, è rimasto nel caso di specie inerte, risolvendosi a partecipare allAccordo solo in seguito allattivazione del medesimo da parte della Regione, ed a fronte del venire in essere di una situazione obiettiva di grave empasse amministrativo e di tensione istituzionale. Di inerzia, peraltro, non è del tutto corretto parlare, giacché invero al momento dellavvio della procedura di Accordo di programma, lAmministrazione comunale era intenta ad approvare la variante al PRG secondo le ordinarie procedure concertate (previste prima dalla L. Reg. n. 5/1995 e ora dalla L. Reg. n. 1/2005), in forza di Accordo di Pianificazione non a caso promosso proprio dal Comune di Pistoia. Anche la circostanza che sia stato il Comune a promuovere il detto Accordo di Pianificazione ex L. Reg. n. 1/2005 costituisce pertanto un chiaro indice interpretativo nel senso che la medesima Amministrazione, e non la Regione, a seguito dellabrogazione dellart. 11 L. Reg. n. 76/1996, avrebbe dovuto promuovere lAccordo di Programma. Nel merito delle scelte effettuate, poi, è bene sottolineare che la localizzazione del nuovo ospedale, poco prima dellapprovazione dellAccordo di Programma, era stata opportunamente individuata dal Comune pur a seguito di un sofferto iter istruttorio nella zona cosiddetta del Centro Annonario, adeguandosi lAmministrazione ai numerosissimi e concordanti pareri negativi in ordine alla localizzazione nellarea ex Campo di Volo. Il Comune, dunque, aveva già espresso in via pressoché definitiva la sua posizione in materia, preferendo da ultimo la localizzazione del nuovo ospedale nella zona Centro Annonario ed adottando una conforme variante che, peraltro, deve ritenersi ancora in vigore (art. 61 L. Reg. n. 1/2005). E a questo punto che probabilmente anche a seguito della difficile posizione assunta dal SIOR nei confronti delle imprese promotrici del progetto preliminare approvato, da realizzarsi nellarea ex Campo di Volo la Regionesi fa carico di promuovere la stipulazione di un Accordo di Programma, al fine dichiarato di ricondurre quanto prima la localizzazione dellospedale nellarea appunto prevista dal progetto preliminare presentato dallATI Astaldi S.p.A. Tuttavia, la promozione dellAccordo da parte della Regione, anzi che da parte del Comune, costituisce una sostanziale violazione della normativa di cui allart. 34 del D. Lgs. n. 267/2000, e comporta lillegittimità dellAccordo medesimo e di tutti gli atti adottati conseguenzialmente e/o per integrarne lefficacia, tra cui limpugnata deliberazione di ratifica del Consiglio Comunale di Pistoia. Infatti, ammettere che un soggetto diverso dal Sindaco possa promuovere in assenza delle garanzie prima previste dallabrogato art. 11 L. n. 76/1996 o dei nuovi strumenti partecipativi imposti dalla L. Reg. n. 1/2001 la stipula di un Accordo di Programma il cui oggetto è ladozione di variante al PRG (peraltro per ledificazione di un ospedale destinato ad accogliere lutenza locale, sostituendo la vecchia struttura del Ceppo) significherebbe da un lato snaturare la logica e le finalità proprie dellAccordo, e dallaltro aprire la strada ad indebite ingerenze da parte di Amministrazioni altre nel perseguimento dellinteresse pubblico allordinato sviluppo del territorio, affidato in primo luogo ai Comuni e sottoposto al controllo democratico-partecipativo dei cittadini dei Comuni stessi. La programmazione urbanistico-territoriale, infatti, costituisce materia particolarmente delicata e vicina allinteresse immediato della popolazione residente, di modo che la sussistenza della competenza alla promozione dellAccordo quando il medesimo si presti ad incidere significativamente in detta materia va accertata in maniera particolarmente rigorosa ed alla luce del principio di sussidiarietà. Ciò è tanto più vero adesso, a seguito allentrata in vigore della nuova Legge regionale della Toscana n. 1/2005, il cui scopo è limplementazione degli strumenti regionali di tutela dellambiente e del territorio, e non certo la loro sostanziale neutralizzazione. Nella discutibile ottica interpretativa accolta dallAccordo di Programma e dalla delibera comunale gravata che comunque appare illegittima, come meglio illustrato più avanti la variante al PRG contenuta dallAccordo stesso diventerebbe efficace a tutti gli effetti con la semplice ratifica da parte del Consiglio, a prescindere dalla presentazione, discussione e votazione da parte della detta assemblea rappresentativa delle osservazioni dalla popolazione locale. Ebbene, in un simile quadro interpretativo, già caratterizzato di per sé da siffatto depauperamento della funzione popolare di controllo e discussione in merito alla pianificazione urbanistica a tutto vantaggio della velocità del procedimento lunica garanzia in concreto rimasta, a tutela delle comunità locali, sarebbe costituita proprio dal primo comma dellart. 34 D. Lgs. n. 267/2000, che mira ad assicurare la corrispondenza tra amministrazione promotrice dellAccordo ed amministrazione incaricata di tutelare in via primaria gli interessi pubblici attinti dallAccordo medesimo. Accedere alla tesi opposta significherebbe ritenere in netta controtendenza con i progressivi sviluppi del nostro ordinamento che decisioni di grandissimo rilievo per i cittadini residenti in un determinato (e circoscritto) territorio possano essere adottate al di sopra delle loro teste e senza la garanzia di un benché minimo controllo, neppure di tipo politico-istituzionale, mediante la facile scorciatoia costituita dallAccordo di Programma. 1.2 In via subordinata, si osserva che, eventualmente, la competenza primaria in ordine alla realizzazione del presidio ospedaliero di Pistoia potrebbe al più individuarsi in capo al SIOR, organismo che, a norma della citata delibera regionale n. 31 del 12 febbraio 2003, è stato costituito proprio allo scopo di porre in essere tutti gli atti prodromici necessari alla stipula dei contratti di appalto per la messa in attività dei nuovi presidi ospedalieri, compresa lindizione della gara ai sensi dellart. 37 quater, L. n. 109/1994, previa acquisizione degli strumenti urbanistici. Anche accogliendo tale tesi, tuttavia, lintero procedimento per Accordo di Programma sarebbe destinato a cadere, in quanto ugualmente promosso da Amministrazione a ciò incompetente. In conclusione, la Regione Toscana non può in nessun caso ritenersi abilitata alla promozione dellAccordo sottoscritto il 18.11.2005, che pertanto risulta illegittimo e passibile di annullamento alla pari della successiva deliberazione comunale di ratifica. 2) Violazione/falsa applicazione di legge e regolamento in riferimento allart. 34, commi 5 e 6, D. Lgs. n. 267/2000; agli artt. 10, 15, 16, 17, e 18, L. Reg. Toscana n. 1/2005; al D.P.R. n. 327/2001, art. 11; violazione dellart. 97 Cost.; carenza di istruttoria, difetto e contraddittorietà della motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta 2.1 Anche a voler ritenere lAccordo di programma legittimamente promosso dalla Regione Toscana, la complessiva procedura seguita dalle Amministrazioni coinvolte si espone ad ulteriori gravi censure, tenuto presente che ladozione di siffatta modalità di coordinamento non esonera lAmministrazione Comunale dal porre in essere tutti gli adempimenti istruttori nonché di pubblicità, partecipazione e contraddittorio previsti in materia di procedimento di pianificazione urbanistica. Infatti, anche a ritenere che il combinato disposto degli artt. 4 e 6 della L.Reg. n. 76/1996 sia rimasto in vigore in quanto operante un rinvio formale alla fonte regionale disciplinante le procedure di variante e non un rinvio recettizio allabrogato art. 11 della stessa legge ne seguirebbe che, nellattuale contesto normativo, gli Accordi di Programma promossi dalla Regione devono comunque conformarsi alla disciplina prevista dagli artt. 10, 15, 16, 17, e 18 della L. Reg. n. 1/2005. Gli artt. 10 e 18 della L. Reg. n. 1/2005, nel garantire ai cittadini della Regione il fondamentale diritto di partecipazione alla formazione degli atti amministrativi, stabiliscono con chiarezza che gli Accordi di Programma che comportino varianti agli strumenti urbanistici devono considerarsi parificati a veri e propri atti di governo del territorio. Conseguentemente, gli stessi risultano assoggettati alla disciplina di cui agli artt. 15, 16 e 17 della medesima L. Reg. n. 1/2005. Per altro verso, è proprio lart. 18, comma 1, lett. b), L. Reg. n. 1/2005, rubricato Procedimento per gli atti di governo del territorio, a stabilire che Le disposizioni di cui agli articoli 15, 16, e 17, si applicano ( ) b) agli accordi di programma e agli altri atti della programmazione negoziata, comunque denominati, che comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale. Il citato art. 18, dunque, costituisce norma regionale di specificazione ed esecuzione rispetto alla normativa nazionale di cui allart. 34, D. Lgs. N. 267/2000. Ne discende che la ratifica dellAccordo da parte del Consiglio Comunale, che deve intervenire utilmente entro 30 gg. (art. 34, comma 5, D. Lgs. n. 267/2000), non basta da sola, in via sostitutiva, a produrre tutti gli effetti giuridici riconducibili al pieno rispetto degli adempimenti previsti dai citati artt. 15, 16 e 17, L. Reg. n. 1/2005. Detta ratifica va invece ad integrare i medesimi adempimenti partecipativi, ed è validamente resa, solo se gli stessi siano stati effettivamente svolti, in parallelo, dallAmministrazione Comunale. Tra le innumerevoli prescrizioni procedimentali previste dagli articoli 15, 16 e 17 della L. Reg. n. 1/2005, sistematicamente omesse nel caso di specie, sia sufficiente ricordare quanto disposto dai commi 2 e 5 del citato art. 17, che impongono il deposito del provvedimento di pianificazione presso lamministrazione competente per quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione, in modo che chiunque possa prenderne visione e presentare le osservazioni che ritenga opportune, sulle quali lAmministrazione è poi tenuta a pronunciarsi in maniera espressa. Si consideri, poi, un ulteriore dato interpretativo. Lart. 208, comma 1, della L. Reg. n. 1/2005 afferma esplicitamente che La presente legge costituisce il complesso delle norme di riferimento sul governo del territorio; eventuali deroghe o modifiche alle disposizioni in essa contenute devono essere introdotte esclusivamente mediante espressa modificazione. Dal che risulta dimostrato una volta di più che lapplicazione della procedura dellAccordo di Programma alla variante urbanistica, in assenza di una chiara deroga legislativa, non può prescindere dalladozione di tutte le misure previste al fine di garantire la partecipazione popolare alla gestione del territorio. Il dato normativo appare dunque inequivocabile nello stabilire che, in Toscana, gli Accordi di programma possono essere validamente approvati nonché ratificati dal Consiglio Comunale soltanto in due ipotesi: a) seguito allesperimento di procedure che prevedano comunque la fase della presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, conformemente al dettato degli artt. 15, 16 e 17; b) secondo lulteriore procedura partecipata prevista dal successivo art. 21 L Reg. n. 1/2005, riguardante gli Accordi di pianificazione. A tale proposito, va ancora ribadito che proprio la procedura ex art. 21 L. Reg. n. 1/2005 era stata in precedenza prescelta dalle Amministrazioni coinvolte nella realizzazione del polo ospedaliero di Pistoia, le quali avevano infatti sottoscritto in data 27 luglio 2005 apposito protocollo dintesa. La Regione Toscana, per giunta, sembrerebbe ancora propensa a dare parziale attuazione al detto Protocollo, proseguendo la procedura per Accordo di Pianificazione in riferimento alla sola variante relativa alla risistemazione dellarea occupata dal vecchio ospedale del Ceppo (cfr. la nota del 14.11.2005 della Direzione Generale Diritto alla Salute della Regione Toscana). In definitiva, lAccordo di Programma in variante degli strumenti urbanistici sottoscritto in data 18.11.2005 ha recepito uninterpretazione dellart. 34 del D.Lgs. 267/2000 non solo di per sé discutibile e in contrasto con i principi costituzionali del nostro ordinamento, miranti a garantire il dialogo tra cittadini e P.A., ma in clamorosa contraddizione con la normativa contenuta nella L. Reg. n. 1/2005, peraltro da applicarsi alla luce del Protocollo dIntesa del 27 luglio 2005. Già dalle precedenti considerazioni emerge dunque lillegittimità dellAccordo e della delibera di Consiglio Comunale di ratifica, che evidentemente concretizzano ladozione di una variante urbanistica in seguito ad una valutazione istruttoria insufficiente (oltre che, come meglio illustrato più avanti, irragionevole e irrispettosa dei valori ambientali) in quanto del tutto priva delle osservazioni da presentarsi da parte della cittadinanza . 2.2 Anche a prescindere dalle appena menzionate censure, lAccordo di Programma e la conseguente delibera di ratifica risultano comunque adottati in spregio della normativa urbanistico-edilizia contenuta nel D.Lgs. n. 267/2000, che è da riferirsi esclusivamente alla realizzazione di opere finanziate e cantierabili, nonché in violazione delle stesse determinazioni adottate dalla Regione, in cui pure si opera un chiaro riferimento alla cantierabilità dellopera da realizzare. Lart. 34, comma 6, D. Lgs. n. 267/2000 chiarisce che può procedersi a norma dei precedenti commi solo in presenza di progetti di opere pubbliche ( ) per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti. Da parte sua, il Consiglio Regionale della Toscana, in sede di definizione degli indirizzi attuativi del progetto Nuovi Ospedali, stabiliva con la delibera 12 febbraio 2003, n. 31, che le Aziende Sanitarie Locali nonché lorganismo di coordinamento da esse costituito, erano vincolati ad acquisire dal Comune di riferimento gli strumenti urbanistici idonei ad assicurare la cantierabilità dellopera. Con una palese inversione delliter procedimentale, tale da stravolgere la funzione propria dellAccordo di Programma, le Amministrazioni firmatarie si sono invece vicendevolmente impegnate, in sede di Accordo, al fine dichiarato di ottenere i finanziamenti ministeriali necessari alla realizzazione del presidio ospedaliero pistoiese, e non come era logico e legittimo previa verifica della immediata disponibilità dei finanziamenti predetti. Tanto più che, ad oggi, non è neppure disponibile la quota di finanziamento di spettanza del Comune, lo stanziamento della quale risulta condizionato al positivo e fruttuoso esito della dismissione di beni pubblici (tra cui, ad es., il complesso delle Ville Sbertoli). A ben vedere, non esiste neppure un progetto cantierabile né un soggetto esecutore, giacché il progetto dichiarato di pubblico interesse dal SIOR e presentato dallA.T.I. Astaldi S.p.A. rappresenta solo il cosiddetto progetto preliminare previsto dalla normativa in materia di finanza di progetto. Anche il citato sesto comma dellart. 34 D. Lgs. n. 267/2000 appare pertanto violato dai provvedimenti impugnati. In definitiva, la funzione acceleratoria propria dellAccordo di programma disciplinato dal D. Lgs. n. 267/2000, consiste (ed è soddisfatta) nel consentire a più Amministrazioni di operare in parallelo e nel vincolare le amministrazioni luna verso laltra nel conseguimento dellunico obiettivo fondamentale. LAccordo, salvo espresse deroghe, specificamente richieste soprattutto in materia di pianificazione territoriale, va dunque inteso nel senso che ciascuna Amministrazione si impegna a perfezionare, entro una certa data, le ordinarie procedure per cui è competente, e non nel senso che, mediante lAccordo, sia possibile porre nel nulla le predette procedure. Ciò si deduce ancora una volta a contrario: accedendo alla ricostruzione interpretativa recepita dallAccordo di Programma gravato, dovrebbe concludersi che sia sempre possibile adottare qualsivoglia variante alla pianificazione territoriale, scavalcando la fase delle consultazioni popolari, mediante la promozione da parte delle Amministrazioni interessate di Accordi di Programma anche del tutto pretestuosi, giacché è tipico degli strumenti di pianificazione attingere numerosissimi interessi, perseguiti dalle amministrazioni più svariate. 2.3 Si noti ancora che lAccordo di Programma sottoscritto il 18 novembre 2005 non sembra tenere nella giusta considerazione la circostanza, tuttaltro che secondaria, che in data 12.09.2003, con provvedimento n. 6048, la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Firenze, Pistoia e Prato ha apposto il vincolo paesistico sullarea dellex Campo di Volo, apparentemente destinata alledificazione del nuovo ospedale a mente dellAccordo medesimo. Ebbene, la Soprintendenza, che pure figura tra i sottoscrittori dellAccordo di Programma, si è invero limitata ad assumere limpegno di partecipare alle conferenze di servizi che si renderanno necessarie al fine dellottenimento del permesso di costruire per la realizzazione del Nuovo Presidio Ospedaliero, ma non si vede in che modo ciò possa garantire la rimozione (o laggiramento) del vincolo paesistico ad oggi sussistente sullarea ex Campo di Volo, fondato sulla valutazione di obiettive circostanze di fatto che certo non sono disponibili a proprio piacimento dalla Soprintendenza. Ma, aspetto ancora più sorprendente, lAccordo non si preoccupa neppure di argomentare e di proporre eventuali misure in ordine alla circostanza che in data 26.09.2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali 07.09.2005, che dichiarava di notevole interesse pubblico proprio larea ex Campo di Volo, destinata invece a mente dellAccordo a subire imponenti ed incisivi interventi di urbanizzazione. Sotto questi profili, in punto di istruttoria e di motivazione il detto Accordo di Programma appare già palesemente viziato. 2.4 La ridottissima istruttoria comunque compiuta nellambito dellAccordo di programma appare in ogni caso carente e viziata sotto ulteriori vari aspetti. In primo luogo va evidenziata la contraddittorietà ed irragionevolezza di quanto stabilito nellAccordo rispetto al gran numero di pareri ed orientamenti contrari alla localizzazione del nuovo polo ospedaliero nellarea ex Campo di Volo espressi da organi tecnici e Pubbliche Amministrazioni sia prima, sia successivamente ed in funzione della promozione dellAccordo. Non a caso il Comune di Pistoia, con la delibera C.C. n. 83/2004, si era determinato a localizzare il presidio ospedaliero da tuttaltra parte, e precisamente nella zona del Centro Annonario-Mercato Ortofrutticolo. 2.5 Peraltro, gli organismi tecnici costituiti al fine di compiere le necessarie valutazioni di fattibilità ed opportunità nellambito del procedimento di Accordo di Programma, hanno visto la presenza, regolarmente verbalizzata, di assessori comunali e provinciali, con evidente lesione del principio di separazione tra gli ambiti propri della discrezionalità amministrativa e della funzione di indirizzo politico e quelli afferenti alle valutazioni strettamente tecniche; separazione posta a garanzia della trasparenza e verificabilità delloperato dellAmministrazione. La presenza di membri degli organi di indirizzo politico del Comune alle sedute degli organismi tecnici pare in effetti spiegare il repentino mutamento di rotta di quegli stessi organismi che, nellambito di precedenti procedimenti, avevano apertamente appoggiato la localizzazione di cui alla citata delibera n. 83/2004 e criticato apertamente la scelta dellarea ex Campo di Volo. 2.6 Anche sul piano strettamente procedurale la convocazione delle conferenze tecniche operanti nellambito dellAccordo di programma non va esente da censure. E infatti agevole constatare che detti organismi tecnico-valutativi, convocati e disciolti nel ridotto periodo che va dal 29.9.2005 all11.11.2005, sono stati costituiti ai sensi e per gli effetti della procedura per Accordo di Pianificazione prevista dalla L. Reg. n. 1/2005, ed in particolare ai sensi dellart. 22. Appare dunque del tutto singolare che le Amministrazioni interessate dallAccordo abbiano da un lato ritenuto applicabili allAccordo di Programma (ossia, alla normativa nazionale) le prescrizioni regionali specificamente riguardanti la costituzione degli organismi valutativi in sede di Accordo di Pianificazione, e dallaltro abbiano deliberatamente omesso di applicare, nella stessa sede, le prescrizioni regionali in tema di partecipazione dei cittadini alla pianificazione urbanistico-territoriale (in particolare, lart. 17, L. Reg. n. 1/2005). In tal modo, le predette strutture tecnico-amministrative si sono espresse secondo una modalità procedurale che tiene conto della possibilità di ulteriori acquisizioni istruttorie, in virtù dello strumento delle osservazioni, salvo poi constatare che la fase delle dette osservazioni è stata del tutto espunta dalliter procedurale, conclusosi esclusivamente alla luce dellart. 34, D. Lgs. n. 267/2000. Si aggiunga ancora, per inciso, che la partecipazione dei privati al procedimento è prevista altresì dallart. 11 del T.U. sugli espropri; lespropriazione per pubblica utilità è istituto che viene in rilievo, ai sensi dellAccordo, per lacquisizione di una parte dellarea dellex Campo di Volo. Anche in questo caso, a fronte di una normativa nazionale che garantisce la partecipazione dei cittadini, lAccordo opera in senso opposto; con limmediata efficacia della variante urbanistica, si assisterebbe allapposizione di un vincolo preordinato allesproprio in difetto della possibilità di esercitare il diritto alla partecipazione che lart. 11 del T.U. espressamente garantisce. In conclusione, si è in pratica utilizzato lAccordo di Programma, che è uno strumento di cooperazione finalizzato a semplificare e velocizzare i rapporti tra le Amministrazioni, in una illegittima accezione atta essenzialmente a semplificare nel senso di eliminare i rapporti tra Amministrazioni Pubbliche e privati. 3) Violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento allart. 34, D.Lgs n. 267/2000; sviamento. LAccordo di Programma e la delibera comunale di ratifica, tenuto conto della spropositata ampiezza del loro contenuto prescrittivo, appaiono illegittimi anche alla luce della più moderna giurisprudenza, che evidenzia al contrario come lAccordo, quale strumento produttivo di effetti extra ordinem al fine di facilitare il coordinamento tra le Amministrazioni, possa applicarsi solo in ben determinate ipotesi, e per il perseguimento di obiettivi limitati. E stato infatti rettamente affermato: Laccordo di programma non può essere utilizzato al di fuori delle ipotesi specifiche per le quali esso è stato previsto e consistenti nella modifica degli strumenti urbanistici per la realizzazione dellopera pubblica con conseguente limitazione alla sola localizzazione dellintervento pubblico (TAR Marche, 29 agosto 2003, n. 980) Da ciò si deduce che, al contrario,
per addivenire al mutamento della destinazione
urbanistica di terreni non direttamente interessati alla
realizzazione di opere pubbliche, nonché per
lapprovazione di tutti gli eventuali provvedimenti
necessari alla realizzazione dellopera, occorre
utilizzare i normali procedimenti disciplinati, in
ipotesi, dalla legislazione urbanistica, espropriativa o
dalle eventuali altre normative che vengano in rilievo. NellAccordo di Programma è invece dato leggere, al quarto comma dellart. 2, rubricato Oggetto e finalità dellaccordo: Ai fini espropriativi latto di approvazione dellAccordo ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per le opere in esso previste. Prosegue poi il successivo art. 3, ultimo comma: Si prende atto che la variante suddetta costituisca apposizione di vincolo preordinato allesproprio. Lampiezza abnorme del campo di applicazione dellAccordo emerge chiaramente dalla sua complessiva lettura; sia concesso tuttavia riportare per esteso gli ulteriori impegni (art. 6) assunti in particolare dal Comune di Pistoia, il quale si è vincolato: - ad adottare la variante agli strumenti urbanistici per larea del Ceppo entro dicembre 2005 [si noti, trattasi di variante riguardante area territoriale distinta rispetto a quella interessata dalla realizzazione del nuovo ospedale]; - ad approvare il piano di recupero relativo allarea del Ceppo entro lanno 2006; - ad adottare la variante al piano di Classificazione Acustica relativa allarea dellex campo di volo entro dicembre 2006; - ad addivenire, con successivo apposito atto, alla cessione bonaria dellarea di sua proprietà dellex Campo di Volo ( ) nei tempi necessari per la realizzazione dello stesso e previa determinazione del relativo corrispettivo; - a svolgere le eventuali procedure espropriative per conto dellAzienda USL 3 di Pistoia riguardanti lacquisizione di terreni siti in località Campo di Volo e destinati dallo strumento urbanistico alla realizzazione del nuovo ospedale di Pistoia, secondo quanto disposto dallart. 6, comma 3, della L. Reg. 30/2005 ( ) Alla luce della citata giurisprudenza, invece, lutilizzo dellaccordo di programma onde ottenere la variazione delle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, presuppone comunque la stretta e diretta correlazione del contenuto dellAccordo con la localizzazione dellopera o dellintervento pubblico da realizzare; correlazione che, nel caso di specie, può sussistere al più in relazione alla sola variante riguardante larea ex Campo di Volo. 4) Violazione e/o falsa applicazione di legge e regolamento, con riferimento alla L. Reg. n. 1/2005, artt. 1 e seguenti ed art. 22; alla L. Reg. n. 81/1995; al D.M. 11.03.88; alla Delibera C.R. Toscana n. 94/85; allart. 21 della L. n. 833/1978; carenza di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza 4.1 E opportuno sottolineare, ancora, che nelle sedute della Conferenza dei Servizi, una società privata, la Publiacqua IngegneriaS.r.l. ha surrogato le competenze della Autorità dellATO 3. Le funzioni di tale organo previste dalla Legge Regionale n. 81 del 21 luglio 1995, sono di primaria importanza. Lart. 1 di tale norma, infatti, prevede che gli siano affidati i seguenti compiti: a) delimita gli ambiti territoriali ottimali, per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue; b) disciplina la cooperazione tra gli enti locali ricadenti in ciascun ambito ottimale; c) detta termini e procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato e indirizzi per una gestione efficiente ed efficace. Ne discende che in seno allAccordo di programma, il Piano dambito dellATO 3 non ha avuto alcun rilevo anzi rimanendo completamente disatteso. 4.2 Per quanto riguarda le problematiche idrogeologiche relative alla localizzazione del nuovo polo ospedaliero nellarea ex Campo di Volo, va innanzitutto chiarito che nella detta area si riscontra la presenza di una falda acquifera particolarmente superficiale. Orbene, pur essendo conclamata linterferenza tra la falda e la porzione interrata delledificando nuovo ospedale, pur essendo conclamati gli effetti assolutamente rilevanti che ciò comporterà, non risulta agli atti dellAccordo di Programma alcuna valutazione in merito a detta circostanza. Il problema appare in effetti totalmente rimosso, né risultano effettuate le valutazioni di compatibilità previste dal D.M. 11.03.88 e dalla Delibera C.R. Toscana n. 94/85. Analogamente, il parere rilasciato dalla Autorità di Bacino a conclusione della rispettiva Conferenza tecnica sostanzialmente un nullaosta riferito alla procedura prevista dalla L.R. n. 1/2005 non tiene in alcun conto del fatto che lopera da realizzare interessa unarea di pertinenza fluviale con presenza di pozzi ad uso idropotabile, disciplinata dalla norma 5 del DPCM 5.11.99. E evidente che la realizzazione in prossimità di pozzi ad uso idropotabile di un fabbricato di pianta quadrata, che si assume di 135 mdi lato con un volume interrato che giunge alla profondità di 5 m, quando il tetto della falda si trova a 2 m di profondità, oltre alla realizzazione di una superficie impermeabile di 55.000 mq, non può in alcun modo essere considerata coerente con lobiettivo della salvaguardia della ricarica della falda, e persino del mantenimento dellattuale produttività della stessa. 4.3 Non risulta che ai lavori delle conferenze tecniche abbia partecipato il Dipartimento di Prevenzione dellASL, il cui necessario parere non è stato pertanto acquisito in merito alla fattibilità della Variante. Il parere del Dipartimento di Prevenzione dellAzienda USL è previsto ai sensi dellart. 21 della L. n. 833/1978 che prevede la verifica, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della compatibilità dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive in genere con le esigenze di tutela ambientale sotto il profilo igienico sanitario e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati. In particolare, lart. 21 della L. n. 833/78 stabilisce che allunità sanitaria locale sono attribuiti ( ) i compiti attualmente svolti dall'Ispettorato del lavoro in materia di prevenzione, di igiene e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, in applicazione di quanto disposto dall'art. 27, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Per la tutela della salute dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente le unità sanitarie locali organizzano propri servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro ( ). Lassenza del parere della ASL, peraltro in un progetto mirante ad un insediamento ospedaliero, appare particolarmente significativa se si considera come già accennato che lex Campo di Volo è attraversato dal Fosso Brusigliano, ossia il collettore fognario di una parte della città di Pistoia, le cui condizioni di fortissimo inquinamento lo rendono incompatibile con la destinazione sanitaria dellarea.. 4.4 Lattuale clima acustico della parte dellarea dellex Campo di Volo non appare compatibile con la destinazione ospedaliera, così come risulta dal Piano di Classificazione Acustica Comunale (approvato con Del. C.C. 120 del 11.06.2001) e dai documenti tecnici allegati al presente ricorso. Preme sottolineare che il Piano Acustico costituisce un documento conoscitivo e non progettuale, limitandosi a fotografare una situazione esistente, così che appare piuttosto difficile ottenere il suo adeguamento alla destinazione sanitaria nel breve e medio termine. Del resto, si riscontra nei pressi dellex Campo di Volo un alto livello di inquinamento acustico dovuto al traffico degli autoveicoli ed al rumore prodotto dagli stabilimenti Breda. A fronte di tali criticità non è stata configurata alcuna soluzione se non quella (prospettata nella relazione allegata al presente ricorso, ma non inserita nellAccordo) di realizzare un chilometro di barriere: 400 m lungo la tangenziale e 600 mlungo lAutostrada, da costruire a spese degli enti pubblici, e con un impatto visivo notevolissimo, dato che dovranno essere alte almeno 5,5 e 3,5 m sui rispettivi piani stradali. I provvedimenti oggetto di odierna impugnazione appaiono dunque viziati per le evidenti irregolarità della fase istruttoria già di per sé ridotta in quanto priva delle osservazioni dei cittadini che si traducono in un travisamento dei fatti nonché nellirragionevolezza e nella manifesta contraddittorietà degli atti in esame. 4.5 E appena il caso di notare, peraltro, che le valutazioni tecniche acquisite allAccordo di Programma e favorevoli alla realizzazione dellospedale in località ex Campo di Volo, comportano a carico di Regione e Comune un onere aggiuntivo, in termini finanziari, pari a circa 32 milioni di Euro, al fine di rendere compatibile alla destinazione sanitaria unarea che, di fatto, non lo è, con una palese violazione del generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione, sancito dallart. 97 Cost. Sembra pertanto sostanzialmente disatteso anche il richiamo contenuto nelle Linee guida di cui alla deliberazione Regione Toscana/USL 3 di Pistoia n. 207 del 12.03.2003, recante approvazione della bozza dello statuto del SIOR, in base alle quali La progettazione viene condotta nel rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14/1/1997 e normativa regionale di riferimento, con specifico riguardo alla sicurezza, alla congruità del costo, alla qualità dellopera percepita dagli operatori e dagli utenti, ed alle caratteristiche che assicurino accessibilità, manutenibilità, comfort alberghiero, nonché qualità dellopera. 4.6 Preme sottolineare, infine, alla luce di quanto esposto, la deliberata e sistematica violazione dei principi ispiratori della legge di governo del territorio di cui la stessa Regione Toscana si è dotata appena un anno fa, n. 1/2005. Lart. 1, comma 1, della legge citata dichiara espressamente che lutilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali deve avvenire garantendo la salvaguardia e il mantenimento dei beni comuni e luguaglianza di diritti alluso e al godimento dei beni comuni, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future. Il secondo comma del detto articolo 1 prosegue con laffermare che Ai fini di cui al comma 1, i comuni, le province e la Regione perseguono, nellesercizio delle funzioni ad essi attribuite dalla presente legge: a) la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali ( ), f) una qualità insediativa ed edilizia sostenibile che garantisca: 1) la riduzione dei consumi energetici; 2) la salvaguardia dellambiente naturale; 3) la sanità ed il benessere dei fruitori; ( ) Pur comprendendo il valore anche programmatico di tali prescrizioni, non può non prendersi atto, per quanto esposto sin qui, che i provvedimenti impugnati rappresentano una palese violazione dei principi posti dal legislatore regionale a tutela del territorio e della qualità della vita dei cittadini, e ciò non solo alla stregua di un parametro puramente ambientale e paesaggistico, ma anche considerando le inevitabili ripercussioni delledificazione del nuovo polo ospedaliero sul diritto alla salute della popolazione locale, destinata a recarsi per ricevere le necessarie cure mediche in una struttura posta in una località priva dei più elementari requisiti di compatibilità alla destinazione sanitaria. Vale ancora la pena di citare quanto disposto, con specifico riferimento alla pianificazione territoriale, dal successivo art. 2 L. Reg. n. 1/2005: Il conseguimento delle finalità, previste dal presente articolo e dallarticolo 1, è perseguito mediante gli strumenti della pianificazione territoriale disciplinati dallarticolo 9 e gli altri atti di governo del territorio di cui allarticolo 10 Non va infine sottaciuto che le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2, L. Reg. n. 1/2005 costituiscono attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sullambiente, e che la loro violazione si risolve pertanto anche nella violazione di principi e normative di matrice comunitaria. P.Q.M. si chiede che il ricorso sia accolto, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese di giudizio. Si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile Roma, 16 gennaio 2006 Avv. Gianfranco Passalacqua ISTANZA DI SOSPENSIONE Il fumus boni iuris emerge chiaramente dalla lettura dei motivi del ricorso. Quanto alla sussistenza del periculum in mora, si evidenzia come lesecuzione dei provvedimenti impugnati comporterebbe gravi ed irreparabili danni agli interessi dei ricorrenti; è sufficiente osservare che lentrata in vigore della variante consentirebbe in termini brevissimi lavvio dei lavori per la realizzazione del nuovo ospedale, essendo ormai lopera in procinto di esecuzione. Ne deriva che una eventuale vittoria nel merito della presente controversia potrebbe comunque intervenire in tempi non più utili ai ricorrenti al fine di garantire effettivamente gli interessi fatti valere con il presente atto. P.Q.M. Si chiede che sia accolta listanza cautelare di sospensione di efficacia dellimpugnato provvedimento. Roma, 16 gennaio 2006 Avv. Gianfranco Passalacqua |
| Lettera
ai decisori novembre 2005
A: . Giancarlo Fianchisti (U.R.T.T. PT)
Autorità di Bacino del Fiume Arno -
Via dei Servi 15, 50122 Firenze
alla c.a. Prof. Giovanni Menduni
Dott. Marcello Brugioni
Soprintendenza per i Beni
Architettonici e per il Paesaggio per le provincie di
Firenze Pistoia Prato - Piazza Pitti 1, 50122 Firenze
alla c.a. Arch. Paola Grifoni
Dott. Valerio Tesi
Azienda USL 3 di Pistoia Via
Sandro Pertini 708, 51100 - PISTOIA
alla c.a. Dott. Fabrizio dArrigo
Consorzio di Bonifica Ombrone e
Bisenzio
via Traversa della Vergine 81, 51100 -
Pistoia
alla c.a. Dott. Lorenzo Cecchi de
Rossi
Dott. Burchielli Stefano
Dott. Roberto Spicchi
Provincia di Pistoia P.zza S.
Leone 1, 51100 - Pistoia
alla c.a. Dott. Delfo Valori
Dott. Elena Pugi
Dott. Silvia Lombardi
Dott. Katiuscia Tonselli
Comune di Pistoia P.zza Duomo,
51100 - Pistoia
alla c.a. Arch. Marco Marlazzi
Arch. Giuliano Aliperta
Geom. Angelo Biagini
Arch. Olga Agostini
Pistoia, 7 novembre 2005 Oggetto: Nuovo presidio ospedaliero di Pistoia, contributo conoscitivo per i decisori tecnici e politici che concorrono allaccordo di pianificazione Le sottoscritte associazioni intendono segnalare ai decisori politici e tecnici la loro contrarietà nei confronti della realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia nellarea ex Campo di Volo. Tale contrarietà è maturata dallanalisi del contesto nel quale lintervento si andrà a collocare ed è di seguito motivata e documentata. » Cosa si intende realizzare Secondo il Comunicato N. 626 del 27-07-2005 del Comune di Pistoia il nuovo ospedale sarà: Un grande quadrato. Il progetto proposto dal raggruppamento di imprese che fa capo ad Astaldi e Techint, risultato vincitore, prevede la costruzione di un grande quadrato di circa 135 metri di lato. A questa superficie (18.225 mq) va aggiunta quella dei parcheggi pubblici (62,5 mq per posto letto, secondo le Linee guida per la progettazione ) pari a 25.000 mq, oltre a: eventuali edifici tecnologici in posizione remota; parcheggi riservati; elisuperficie; percorsi pedonali, ciclabili e carrabili. Nellinsieme, secondo quanto riportato nella relazione del Tavolo Tecnico In base alle stime sul modello di ospedale si ipotizza una superficie coperta di circa un ettaro e per circa ulteriori due ettari di parcheggi e aree di circolazione. Secondo le succitate Linee guida saranno presenti Servizi commerciali o di utilità sociale Gestiti da terzi corrispondenti a: foresteria; parcheggio pubblico; ristorazione visitatori; bar caffetteria; sportello bancario; ufficio postale; palestra; asilo nido; negozi, market; edicola e libreria; parrucchiere; altro. » Difformità rispetto al quadro normativo a) Difformità dalla convenzione europea del paesaggio (firma, Firenze, 2000 vigenza, 2004) sono ravvisabili rispetto allimpegno a integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio (Convenzione europea del paesaggio, art. 5, punto d), nella misura in cui la localizzazione in questione sovrappone letteralmente un progetto di trasformazione insediativa al paesaggio di unarea periurbana libera da urbanizzazioni, ignorandone i precipui ruoli strutturali. b) Difformità dal codice dei beni culturali e del paesaggio (Roma, 2004) sono ravvisabili, oltre che nella mancata attuazione del principio generale comunitario richiamato sopra, nella discutibile possibilità di coerenza tra la destinazione di parte dellarea al nuovo presidio ospedaliero e la recente dichiarazione di interesse pubblico per caratteri paesaggistici (ai sensi dellart. 141 del Codice), di cui si danno di seguito alcune precisazioni essenziali. A questo si deve aggiungere anche il fatto che la Regione sta definendo nellambito del nuovo piano di indirizzo territoriale (PIT) 2005-2010 il sistema di regole statutarie che assumerà valenza di piano paesaggistico ai sensi dellart. 135 del Codice e che nellAtlante dei caratteri strutturali del paesaggio della Toscana, la piana pistoiese è segnalata fra quelle connotate da fenomeni di dispersione insediativa e di frangia urbana ai quali occorre porre limitazione. c) Difformità dagli obiettivi del vincolo paesaggistico (Roma, 2005) imposto sullarea di cui discutiamo con decreto ministeriale 7 settembre 2005 , emanato ai sensi del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a sud della città di Pistoia. La zona, - cito testualmente - ancora salvaguardata da insediamenti [ ], risulta di grande valore paesaggistico e [ ] appare indispensabile sottoporre a vincolo [ ] l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali. Fra le motivazioni della estensione del vincolo, oltre quelle tradizionali di ordine visuale, è stato espresso, in coerenza con la Convenzione europea e con lo stesso Codice italiano, lobiettivo di qualità paesaggistica di ordine strutturale - cito ancora testualmente - di mantenere le caratteristiche di area verde di notevole pregio possedute dalla zona e di fascia di rispetto tra la città e l'antistante paesaggio. Non pare compatibile con tale obiettivo alcun intervento insediativo che abbia rilevanza simile al nuovo presidio ospedaliero, che necessariamente comporta un carico di trasformazione in cui oltre i volumi edilizi sono da comprendere quote rilevanti di spazio dovute alle urbanizzazioni e alle dirette pertinenze funzionali, quali aree di accesso, parcheggi, eliporto e simili. Si tratta di carichi che rimarrebbero tali rispetto al suddetto ruolo dellarea nella qualità del paesaggio urbano di Pistoia anche nella migliore delle ipotesi, tuttaltro che attendibile, di vedere il nuovo ospedale inserito in un esteso parco pubblico con importanti formazioni arboree di alto fusto. Si tratta infatti di un problema di piano, prima che di progetto, di dove, prima che di come. d) Difformità dalla legislazione regionale toscana per il governo del territorio (Firenze 1995 e 2005) sono ravvisabili rispetto allobiettivo generale dello sviluppo sostenibile, abusato nelle parole, ma spesso ignorato nei fatti. Emergono contrasti con i principi generali di governo del territorio già fissati nella legge regionale 5/1995 e confermati dalla legge regionale di revisione 1/2005. Rispetto alle risorse essenziali, fra le quali sono annoverati il suolo e il paesaggio, lart. 3 della legge regionale 1/2005 stabilisce che [...] nessuna delle risorse essenziali del territorio [...] può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. [...] Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio. [...] Nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale. Rispetto a questo testo sono presenti significativi elementi di incompatibilità che concorrerebbero a qualificare lo sviluppo insediativo in questione come non sostenibile. Non sostenibile, per il significativo contributo a un processo di consumo di suolo tuttaltro che irrilevante e arrestato. Non sostenibile, per lintercettazione di sistemi con una significativa sensibilità ambientale, come il fiume, con le relative aree che siamo abituati a chiamare di rischio idraulico, ma che dobbiamo ricordare di aver sempre più diffusamente strappato alle sue dirette pertinenze funzionali, e come i pozzi per uso idropotabile, che non sono oggetti, non sono casualmente localizzati, non sono facilmente spostabili. Non sostenibile, perchè la limitazione e la compensazione degli effetti ambientali richiamati sopra comporta costi di intervento elevati, che generano un paradosso, a dir poco bizzarro e imbarazzante, quando vengano riferiti non a problemi in essere, di urgente e ineludibile soluzione, ma a trasformazioni ancora non effettuate, a strutture e annesse infrastrutture di cui si pianifica la realizzazione. Non sostenibile infine, rispetto alla conservazione delle funzioni paesaggistiche relazionali dellarea di cui si dirà in chiusura relativamente alle conflittualità strutturali. e) Difformità con le Linee guida per la progettazione (Prato, 2003) che recitano Nelle valutazioni preliminari assume importanza strategica quella di impatto ambientale riferita alla sostenibilità generale dellimpianto, anche in termini di ricadute sulla gestione e sulla fattibilità, nonché sulluso del territorio. Risulta evidente, anche dagli atti degli Enti citati in questo documento, che non vi è alcuna attenzione alluso del territorio e allimpatto ambientale. Le stesse Linee guida inoltre dicono: La progettazione viene condotta nel rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14/1/1997 e normativa regionale di riferimento, con specifico riguardo alla sicurezza, alla congruità del costo, alla qualità dellopera percepita dagli operatori e dagli utenti, ed alle caratteristiche che assicurino accessibilità, manutenibilità, comfort alberghiero, nonché qualità dellopera. Il principio della congruità del costo non trova applicazione nellesborso che la Regione dovrà affrontare (circa 8 milioni di Euro) al solo fine di creare le condizioni minime affinché larea risulti normativamente compatibile con un presidio ospedaliero, senza peraltro superare le incompatibilità di carattere ambientale e urbanistico. In fine Particolare cura dovrà essere riposta affinché, sia nella fase costruttiva che in quella di esercizio non si verifichino intercettazioni delle eventuali falde freatiche presenti od inquinamento delle medesime. Tale indicazione è materialmente insormontabile dato che secondo la Relazione del Tavolo Tecnico nellarea la falda è posta alla profondità di 1 2 m dal piano campagna. f) Difformità dal Piano di Bacino del Fiume Arno, si legge nella nota che il Segretario ha inviato il 19 giugno 2003 al Comune di Pistoia : Larea prescelta per la localizzazione del nuovo presidio ospedaliero ricade nellambito delle aree di pertinenza fluviale lungo lArno e gli affluenti, disciplinate dalla Norma n,5 del Piano di Bacino Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico [...]. Ai sensi della richiamata Norma n.5, le aree di pertinenza fluviale devono essere salvaguardate, in generale, per la mitigazione del rischio idraulico, nonché di altri rischi, in particolare idrogeologici e ambientali. Al fine di garantire siffatti obiettivi di salvaguardia, la Norma prevede, altresì, che in dette aree possano essere ricomprese le aree di espansione del fiume, le aree destinante dal Piano adi interventi di sistemazione dei corsi dacqua (da adibire, per lo più, a casse di espansione o ad aree di laminazione per lo scolmo delle piene), nonché le zone di ristagno e di trattanimento delle acque nei casi di eventi meteorici eccezionali, le zone per la conservazione di aree umide. È facile comprendere, dunque, come tale Norma fissi importanti obbiettivi di salvaguardia ambientale. Non è possibile sostenere che la realizzazione di un grande quadrato di 135 m di lato, con tutto ciò che è necessario stia attorno ad un ospedale, possa essere considerato un elemento di salvaguardia ambientale. Inoltre larea, come riportato nel punto i) di questo documento, è stata soggetta a fenomeni alluvionali anche gravi. g) Difformità dalla destinazione darea e dalle politiche di coordinamento degli sviluppi insediativi del piano territoriale provinciale, che bloccano il margine urbano meridionale di Pistoia a nord della tangenziale, indicando, in modo evidente anche dalla lettura del solo dato cartografico, lesigenza e la priorità di procedere alla sua riqualificazione e al suo consolidamento senza produrre nuove configurazioni di frangia urbana (Pistoia, 2002). h) Difformità dagli obiettivi del vincolo paesaggistico (Roma, 2005) imposto sullarea con Decreto ministeriale 7 settembre 2005 (gazzetta ufficiale della repubblica n. 224 del 26-9-2005), emanato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a sud della città di Pistoia. La zona ancora salvaguardata da insediamenti [ ], risulta di grande valore paesaggistico e [ ] appare indispensabile sottoporre a vincolo [ ] l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali. Fra le motivazioni della estensione del vincolo, oltre quelle tradizionali di ordine visuale, è stato espresso, in coerenza con la Convenzione europea e con lo stesso Codice italiano, lobiettivo di qualità paesaggistica di ordine strutturale - cito ancora testualmente - di mantenere le caratteristiche di area verde di notevole pregio possedute dalla zona e di fascia di rispetto tra la città e l'antistante paesaggio. Non pare compatibile con tale obiettivo alcun intervento insediativo che abbia rilevanza simile al nuovo presidio ospedaliero, che necessariamente comporta un carico di trasformazione in cui, oltre i volumi edilizi, sono da comprendere quote rilevanti di spazio dovute alle urbanizzazioni e alle dirette pertinenze funzionali, quali aree di accesso, parcheggi, eliporto e simili. Si tratta di carichi che rimarrebbero tali rispetto al suddetto ruolo dellarea nella qualità del paesaggio urbano di Pistoia anche nella migliore delle ipotesi, tuttaltro che probabile, di vedere il nuovo ospedale inserito in un esteso parco pubblico con importanti formazioni arboree di alto fusto. i) Difformità dalla impostazione del piano strutturale comunale (Pistoia, 2001) nel quale si individua [...] Il paesaggio come risorsa dello sviluppo sostenibile [...] programmando le scelte progettuali verso un uso delle risorse territoriali, in particolare quelle non rinnovabili e quelle legate strategicamente alla gestione dei sistemi ambientali, che ne salvaguardi le peculiarità ed i valori di pregio, pur non compromettendone il loro utilizzo finalizzato ad una miglior qualità della vita degli abitanti, al mantenimento dellidentità culturale dei luoghi ed a uno sviluppo economico compatibile, che consenta il mantenimento ed il rinnovo della risorsa stessa. [...] Un nuovo disegno della città quindi, che consolidi i confini attuali attraverso operazioni tese a migliorarne la qualità urbana ed ambientale, ed adeguandola alle esigenze di una riconnessione del tessuto urbano, con particolare attenzione al quadrante Sud, dove si prevede la realizzazione ed il potenziamento del polo intermodale della mobilità (apertura a sud della stazione Ferroviaria), la ristrutturazione del sistema delle tangenziali, con conseguente scavalcamento della città verso i quartieri a sud dellattuale via Guicciardini. Una definizione di limite che potrà essere definito attraverso il recupero delle periferie, coordinando interventi di ristrutturazione e sostituzione urbanistica, e rafforzato attraverso la progettazione di un sistema di verde urbano e peri-urbano: una cintura di ampi parchi relazionati a fasce di verde connettivo (delle infrastrutture o a margine dei nastri stradali urbanizzati) vere e propie mura verdi da attuarsi utilizzando le emergenze naturalistiche presenti: arco delle colline, aste e sistemi fluviali, ampi spazi liberi allinterno, o in margine, alle urbanizzazioni (Comune di Pistoia, P.S., Relazione, 2001). La collocazione del nuovo Ospedale nellarea ex Campo di Volo non risulta fondata su un quadro conoscitivo che motivi la necessità di stravolgere lassetto prefigurato dal P.S., con particolare riferimento alla definizione dei margini della Città, che in quel quadrante si materializzano nella Superstrada oltre la quale è collocato un Caposaldo del Sistema delle Mura verdi. Lincongruità tra il P.S. e la localizzazione proposta è stata puntualmente rilevata dalla Regione Toscana con la nota del - 10/3/2003 che recita: In primo luogo devono essere chiaramente espresse e motivate le ragioni della modifica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale. Nel piano strutturale larea dellex campo di volo, come già detto, è inserita allinterno del sistema delle Mura verdi, sistema caratterizzato da una forte connotazione di tutela e valorizzazione delle risorse naturali sia collinari che della pianura. Lindividuazione in questarea del nuovo presidio ospedaliero inserisce funzioni totalmente estranee che mal si conciliano con gli obbiettivi di valorizzazione e tutela delle risorse naturali presenti in questa parte di territorio. Nella relazione urbanistica prodotta dal Comune di Pistoia non vi è alcun riferimento circa la modifica del quadro conoscitivo che sicuramente non è di poco conto se si considera che il sistema del verde di connessione con le funzioni già precedentemente evidenziate la cosidetta cintura verde viene ora modificato dalla nuova struttura ospedaliera. La difformità con il P.S. è ribadita nella nota della Provincia dell11 febbraio 2003 , nella quale è evidenziato che: In base alla L.R. 5/95 e in riferimento alla nota del Responsabile dellarea di Pianificazione del Territorio della Regione Toscana del 25/11/2002 avente per oggetto Localizzazione del nuovo presidio ospedaliero si osserva che, considerato che il PS adottato contiene previsioni non compatibili con la variante alloggetto è necessario che sia modificato sulla base della procedura successivamente specificata e prescritta dallart. 36 della L.R. 5/95. [...] Il documento allegato alla Delibera di avvio del procedimento n. 239 del 05/12/2002 del Comune di Pistoia deve essere integrato formalizzando i nuovi obbiettivi che il Comune intende perseguire con il Piano Strutturale indicando i criteri della nuova collocazione del presidio ospedaliero e definendo le funzioni da attribuire agli edifici che saranno dismessi. Lattuale scelta pianificatoria è infatti sostanzialmente diversa da quella stabilita nel Piano Strutturale recentemente adottato e dalla documentazione pervenuta non si evincono le motivazioni e gli obbiettivi primari diversi per cui lAmministrazione ha effettuato questa scelta sostanzialmente diversa. La stessa nota puntualizza anche che: La nuova scelta pianificatoria incide in modo imponente e sostanziale anche sulle scelte di carattere ambientale, paesaggistiche ed infrastrutturale. Giova inoltre ricordare che anche i Dirigenti Tecnici del Comune di Pistoia già nel 2002 segnalarono che [ ] tale localizzazione necessita di variante agli strumenti urbanistici in vigore ed adottati (PRG e Piano Strutturale) e pertanto, rispetto al sito individuato nellarea Dano, tale localizzazione comporta un più profondo riassetto delle previsioni di insediamenti e infrastrutture. Il 5/12/2002 con Delibera del Consiglio Comunale di Pistoia fu avviata la procedura per la variante agli strumenti urbanistici, che poi non ebbe esito. Dallaggiornamento del quadro conoscitivo prodotto in quelloccasione non emerse alcun nuovo disegno urbano, ma solamente unescamotage che ricercava nellassociazione Ospedale - Arboreto unimprobabile motivazione autosolvente, con lo scopo di insediare il presidio ospedaliero in un sistema che presenta una marcata connotazione extraurbana, sottolineata nella geometria e nella partizione del territorio dallarco descritto dallOmbrone con il sistema arginale. In fine si sottolinea che il P.S. classifica larea a pericolosità idraulica media (di per se evidentemente non consona con la destinazione ospedaliera) per un errore di attribuzione: viene attribuita pericolosità media in quanto non vi sono segnalate notizie storiche di allagamenti, ma larea si trova in situazione morfologica sfavorevole, a quote altimetriche inferiori a mt 2.00 dal piede esterno dellargine; in realtà larea è stata oggetto di un consistente alluvionamento nel 1907 ed è soggetta a estesi fenomeni di ristagno con frequenza pressoché annuale. Anche il Fosso Brusigliano ha in passato cagionato numerosi fenomeni di alluvionamento dellarea. La corretta classificazione dellarea, ai sensi delle definizioni adottate nel P.S., quindi è pericolosità idraulica elevata, con le conseguenze logiche e burocratiche che ne derivano. i) Difformità rispetto al regime vincolistico generale ed alle attuali funzioni Oltre ai vincoli succitati ne sono presenti altri: 1) la Società Toscana Piante e Fiori detiene il diritto di superficie su 18 ettari di proprietà comunale; la società è stata messa in liquidazione ed è in corso un contenzioso la cui soluzione ha termini temporali ed economici difficilmente prevedibili. 2) Fascia di rispetto dei pozzi (200 m) ai sensi del DGLS 152/99. 3) Fascia di rispetto stradale (100 m) lungo il raccordo autostradale. 4) Vincolo aeronautico sullarea dellex Campo di Volo, tuttora frequentemente utilizzato per latterraggio degli elicotteri delle forze dellordine e del soccorso. 5) Il piano di Protezione Civile classifica lex Campo di Volo come area di ammassamento. 6) Una parte consistente dellarea ospita regolarmemnte gli spettacoli viaggianti, con i realtivi parcheggi,. 7) In prossimità dellarea dove dovrebbe essere collocato lospedale è presente un campo nomadi, la cui permanenza diverrebbe incompatibile. Tutti questi vincoli e queste funzioni dovrebbero essere annullate/ricollocate, ma nessuna opzione sostitutiva al campo pozzi, allarea di ammassamento, allarea per gli spettacoli viaggianti e al campo nomadi è stata prospettata; la fascia di rispetto stradale potrebbe essere ridotta a 40 m, ma con una chiara diminuzione della protezione dal rumore, dallinquinamento ed in termini di sicurezza; nulla risulta fatto per risolvere il diritto di superficie e il vincolo aeronautico. » Incongruità rispetto al contesto urbano e territoriale a) Nellex Campo di Volo sono presenti i pozzi che alimentano lacquedotto con 200-250 litri al secondo contribuendo, a seconda del periodo dellanno, nella misura variabile dal 30 al 50 % alla produzione totale dellacquedotto pistoiese. Tali pozzi, ai sensi del DGLS 152/99 e s.m.i., comportano una fascia di rispetto inedificabile di 200 metri. Inoltre la realizzazione dellospedale produrrebbe uno sbarramento nel flusso sotterraneo dellacqua che produrrebbe fenomeni di rigurgito a monte. In merito a questo aspetto la Relazione del Tavolo Tecnico2 dice che per collocare lospedale nel Campo di Volo sarebbe necessario: 1) non utilizzare più per lacquedotto i pozzi che interessano larea Espomoter; 2) individuare altrove unaltra zona per realizzare pozzi che diano un contributo allacquedotto di almeno 100 litri al secondo (costo stimato 500/800 mila Euro); 3) realizzare tutte le opere necessarie per evitare linquinamento dei pozzi che resterebbero; 4) realizzare un sistema di drenaggi ed altre opere per evitare leffetto di rigurgito. Ma lindicazione è riduttiva in quanto, secondo lo studio sulla vulnerabilità delle falde idriche presentata in Palazzo Comunale il 23/3/01 e citata anche dai Dirigenti Tecnici del Comune di Pistoia nel documento del 2002 , bisogna tener conto che una cessazione o anche attenuazione del pompaggio determinerà un rialzamento immediato della falda con conseguente aumento della vulnerabilità; quindi la dismissione dei pozzi, come anche la stessa realizzazione dellospedale, rende assai difficile soddisfare la condizione imposta dalle linee guida riportata al punto e) ultimo comma del presente documento. b) Attualmente larea risulta incompatibile con la destinazione ospedaliera a causa dellinquinamento: acustico (classe III IV), per la prossimità delle principali arterie di traffico e dellinsediamento industriale. La soluzione è stata prefigurata nello studio del Prof. Cellai che la individua nella realizzazione di 1600 m di bariere antirumore alte fino a 5,5 m. Non è necessario commentare cosa ciò significherebbe per lintegrazione del presidio ospedaliero nel territorio, sotto il profilo urbanistico e ambientale, e cosa ciò significherebbe in termini di pregio dellarea ospedaliera. c) Il combinato tra le indicazioni delle Linee guida a proposito sulla necessità di non interferire con la falda che, essendo superficiale e vulnerabile, significa limpossibilità di realizzare piani interrati (circotanza ribadita anche dalla Relazione della Regione che dice Tutto ciò può comportare forti limitazioni alla possibilità di edificazione in sotterranea imponendo scelte progettuali compatibili con la morfologia del sito) e le indicazioni del D.M. del 7 settembre 2005 (che impone il rispetto dello skyline della città dalla visuale dellAutostrada) sono praticamente impossibili da soddisfare contemporaneamente, mantenendo inalterata la volumetria e la planimetria finora assegnate alledificio ospedaliero, e già disattese dal progetto di massima prodotto dal gruppo Astaldi - Technit. Questo comporterà la variazione dei termini del project financing e aprirà la strada a possibili ricorsi tanto quanto la variazione del sito. d) Secondo vari studi non è possibile scludere che il terreno dellex Campo di Volo sia suscettibile di liquefazione, anzi sono presenti le condizioni affinché il fenomeno si verifichi (falda superficiale e terreni sabbiosi); ciò, con ogni probabilità, anche alla luce delle disposizioni contenute nelle Norme tecniche per le costruzioni emanate con il D.M. del 14 settembre 2005, comporterà la soluzione di problemi progettuali di notevole rilevanza, finora non considerati che daranno luogo a soluzioni strutturali assai onerose. e) Lex Campo di Volo è unarea depressa, completamente confinata da rilevati, a ridosso dellargine dellOmbrone e attraversata dal Fosso Brusigliano. Alla luce dei più moderni orientamenti a riguardo della pianificazione territoriale questa condizione rappresenta una situazione inaccettabile per la collocazione di una funzione ad alta sensibilità ed alta vulnerabilità, come un presidio ospedaliero, che deve essere posto in una area libera da qualsiasi rischio ambientale e deve essere sempre accessibile ed efficiente. Le variazioni climatiche, che hanno prodotto negli ultimi anni eventi alluvionali prima difficilmente prevedibili, e limpossibilità oggettiva di garantire la tenuta del sistema arginale, come i recenti drammatici fatti accaduti in vari luoghi del mondo hanno dimostrato, rendono semplicemente irresponsabile questa collocazione. f) A proposito del Fosso Brusigliano vale quanto riportato dalla Regione Toscana con la nota del - 10/3/2003 Un elemento di forte criticità è determinato dal Fosso Brusigliano le cui condizioni di fortissimo inquinamento lo rendono incompatibile con la destinazione sanitaria dellarea. In caso di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero si dovrà provvedere alla bonifica del corso dacqua. Tale corso dacqua in realtà funge da collettore fognario di un vasto settore urbano, che quindi dovrà essere opportunamente servito nei tempi, e con i costi, necessari alla realizzazione dellospedale. g) Per la collocazione di una indispensabile struttura civile - qualè un ospedale - della quale ordinariamente una città delle dimensioni di Pistoia deve essere dotata, è stata scelta unarea libera che, in quanto tale, presenta un carattere di eccezionalità nel contesto del territorio pistoiese. Si spreca in questo modo una risorsa strategica e non rinnovabile, che avrebbe potuto essere utilizzata più appropriatamente per caratterizzare Pistoia quale capitale europea del vivaismo. Non sembra infatti che possano convivere funzionalmente nella stessa area un Ospedale per Acuti ed una struttura come lArboreto, destinata a molteplici fruizioni di carattere pubblico (scientifiche, didattiche e espositive), che in particolari occasioni può determinare unaffluenza rilevante. h) Rimane insoluto laspetto relativo alle destinazioni duso del Ceppo e del complesso delle Ville Sbertoli: lAzienda USL 3, così come definito anche nella delibera di avvio del procedimento, dovrà farsi carico di un intervento finanziario non inferiore a 18 milioni di Euro. È necessario pertanto conoscere il programma economico finanziario predisposto dalla Azienda Usl per comprendere quali beni essa intenda valorizzare in quanto si tratta di edifici ed aree (complesso del Ceppo, Ville Sbertoli ect) di notevole interesse storico-architettonico che costituiscono elementi di importanza strategica allinterno del Piano Strutturale (Relazione Regionale - 10/3/2003). i) Larea
dellex Campo di Volo ha una evidente connotazione
extraurbana - chiaramente percepita dai pistoiesi
essendo separata dalla Città, oltre che dalla
Superstrada, dalle Officine Breda, dal deposito del Co.Pi.T.
e da due linee ferroviarie. Questarea è inoltre
interclusa tra il Casello autostradale, la A11,
largine dellOmbrone ed il rilevato
ferroviario. Non è pertanto possibile che il nuovo
Ospedale possa essere un edificio filtro, uno
spazio di mediazione tra la dimensione aperta e la
complessa articolazione della trama urbana della città.:
a Nord non esiste una trama urbana, ma alcuni estesi
stabilimenti, a Sud non si ha unapertura verso il
territorio agricolo ma il confinamento determinato dagli
elementi succitati. Questa condizione sarà ulteriormente
aggravata dalla necessità di realizzare » Per quanto esposto pare evidente che ad ogni cittadino una tale mole di vincoli, difformità rispetto agli strumenti urbanistici e negatività risulterebbe motivo sufficiente a ripensare alla collocazione del presidio ospedaliero nellex Campo di Volo. In particolare se le politiche di governo del territorio espresse negli strumenti urbanistici e nella normativa dovessero risultare irrilevanti, se i vincoli dovessero risultare inefficaci proprio per una realizzazione di un elemento di così grande rilevanza sociale, il messaggio che se ne trarrebbe sarebbe disastroso, peggiore persino di quello che se ne è tratto dai condoni, ovvero che la certezza del diritto non riguarda nemmeno gli Enti che i vincoli li appongono. Non ci resta quindi che affidarci con fiducia a chi quelle scelte di programmazione territoriale e sociale le ha sviluppate e quei vincoli li ha apposti o li deve far rispettare. Se ciò non dovesse risultare sufficiente ci appelliamo al buonsenso, al senso di responsabilità di chi dovrà apporre la propria firma la dove si dovesse decidere di collocare un ospedale in una area esposta allineludibile rischio idraulico che grava su di unarea depressa a ridosso di un argine, sottoposta ad inquinamento acustico ed atmosferico, cintata, oltre che dallargine, dal raccordo autostradale e dalla ferrovia, che si affaccia su di un grande edificio industriale, separato dalla città da questo, da due linee ferroviarie e dal raccordo autostradale, raggiungibile solo da questultimo che non offre alcuna garanzia di accessibilità. In fine ci appelliamo al pieno rispetto delle procedure previste dalla L.R. 1/2005, con particolare riferimento agli articoli da 11 a 20, che riguardano I piani e i programmi di settore di cui allarticolo 10, comma 2, e gli altri atti di governo modificativi degli strumenti di pianificazione territoriale, che richiedono la valutazione integrata, il monitoraggio degli effetti e sottolineanti che forma oggetto di specifica considerazione lintensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo: a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti; b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dellattuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dellambiente; c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti; d) ai rischi per la salute umana o per lambiente; e) al valore ed alla vulnerabilità dellarea interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, delleventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dellutilizzo intensivo del suolo; f) al patrimonio culturale presente nella medesima area; g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale. La corretta esecuzione del procedimenton dovrà essere accertata e certficata dal Responsabile del procedimento e la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento dovrà essere assicurata dal Garante della comunicazione. Aprile per la Sinistra - Pistoia Centro Studi e Documentazione sullHandicap Legambiente sezione di Pistoia Osservatorio delle Politiche Urbanistiche, Ambientali e Sociali di Pistoia WWF sezione di Pistoia |
| osservazioni La procedura assolutamente chiusa da ogni partecipazione e antidemocratica adottata per la collocazione dell'ospedale non ha consentito neppure la presentazione delle osservazioni tecniche. Osservatorio, Legambiente e WWF hanno voluto comunque formalizzare gli elementi di contrariet' alla localizzazione nel Campo di Volo presentando comunque le osservazioni. |
Parere Prof. Avv. Giuseppe Stancanelli
ATTENZIONE: il seguente documento è
stato trasformato in testo con un programma di conversione
automatico e quindi potrebbe contenere inesattezze.
Rispondo al quesito che mi è stato sottoposto
relativamente alla procedura per la realizzazione dei Nuovi
Ospedali delle Apuane di Lucca, Pistoia e Prato, ai sensi dell'art,
37-bis, comma 2-bis, della legge n. 109/94 (finanza di progetto),
di cui allo schema di avviso, approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. 2 Lucca n. 193 del 12.03.2003.
Il quesito può così sintetizzarsi: se sia compatibile con la
procedura in corso modificare la localizzazione della struttura
ospedalieri di Lucca, rispetto a quella scelta da quel Comune con
!a variante adottata in data 26.6,2003 poi fatta propria dallo
specifico Accordo di Programma del 18.11.2005 intervenuto fra
Regione, Comune e Provincia (urt. 3), ratificato dal Consiglio
Comunale con delibera del 20.12.2005.
In primo luogo va sottolineato che con il citato avviso, ai sensi
dell'ari. 37-hjs, comma 2-bis della legge n. 109/94, è stata
avviata, da parte della "Associazione Interaziendale "Sistema
Integrato Ospedalicro Regionale"", la procedura di
scelta del soggetto che deve realizzare l'intervento con capitale
privato, in quanto suscettibile di gestione economica e
segnatamente la realizzazione del nuovo ospedale di Lucca (project
finandng).
Con delibera dell'Assemblea del S1OR (Sistema Integrato Ospedali
Regionali) n. 15/03 del 12.12.2003, al quale e stata affidata la
realizzazione del progetto, è stato dichiarato "non di
pubblico interesse" il progetto presentato da Consorzio
Toscana Saluto, e "fattibile e di pubblico interesse"
la proposta complessiva presentata dall'A.TJ. di cui è mandatala
la società Astaldi.
Con la stessa delibera il SIOR si e riservato l'approvazione del
progetto preliminare da mettere in gara, all'esito dell'acccttazione,
da parte del promotore, dei necessari interventi correttivi dell'offerta-proposta
da esso presentato.
Avverso tale delibera era stato proposto, dal Consorzio Toscano
Salute, ricorso al T.A.R. Toscana, accolto con sentenza n. 2860
del 2.8.2004, che aveva annullato "limitatamente ai profili
attinenti allo svolgimento della procedura seguita per la .scelta
del promotore" la deliberazione 15/03 a-dottata dal SlOR. Ma
tale sentenza e stata annullata dalla V Sezione del Consiglio di
Stato con decisione n, 6287 del 10.11.2005, in accoglimento dell'appello
dell'Ali Astaldi e del SIOR.
2. Deve, quindi, essere considerata conclusa la prima fase di
questa procedura di project financing; da qui il dubbio se la
modifica della scelta della localizzazione di uno degli ospedali
(ciucilo di Lucca) debba essere considerata preclusa.
A mio parere la risposta deve essere negativa perché la fase
già svolta riguarda solo la scelta del soggetto promotore e non
il progetto.
A questo proposito, deve essere tenuto presente che, soprattutto
con le leggi del 18,11.1998, n. 415 e 1.8.2002, n. 166, la
concessione di costruzione e gestione di opere pubbliche - nel
testo originario della Merloni disciplinata solo dall'alt. 19 -
ha ricevuto una regolamentazione più completa.
In particolare è stata prevista una prima fase - quella oggetto
dell'alt, 37-bis - divetta alla identificazione del soggetto die
assume la qualifica di promotore, attraverso il confronto delle
varie proposte pervenute.
Alla fine di essa l'Amministrazione valuta quale, fra le proposte
presentate, può essere considerata "fattibile e di pubblico
interesse", sulla base dei criteri indicati dall'art, 37-ter,
e che viene posta in gara attraverso la procedura negoziata,
disciplinata dall'ari. 37-quater.
Con la delibera dell'Assemblea del SIOR n. 15/03 del 12.12.2003
si è conclusa solo una fase della procedura e precisamente
quella disciplinata dagli artt. 31-bis e 37-ter, e non l'intera
procedura.
Di conseguenza, non può ritenersi preclusa la possibilità di
modifiche che non riguardino le valutazioni già compiute nella
prima fase, da considerare ormai conclusa.
A conferma si può indicare quanto si legge nella decisione n.
6287 del 10.11.2005 del Consiglio di Stato:
''Non ha infatti rilievo, nel preseme giudizio, l'obiezione
relativa alla mutata localizzazione dì uno degli ospedali da
realizzare. Si traila di un aspetto al più rìconducibile nell'ambito
delia previsione dell'ari, 37-quater della L n. 109 del 1994 ed
alla possibilità, per il committente, di introdurre
modificazioni al progetto del proponente".
Secondo il Supremo Giudice Amministrativo, così, la questione
della localizzazione degli ospedali non ha formato oggetto della
proposta accolta dal SIOR, perché attiene alla fase successiva
della procedura, e cioè al progetto preliminare posto a base di
gara; conscguentemente quel Giudice ha espressamente dichiarato
irrilevante la questione del mutamento della localizzazione degli
ospedali.
3, In questa prospettiva, si deve riconoscere che un'eventuale
decisione del Comune di Lucca di variare la localizzazione dell'ospedale
dell'Azienda U.S.L. 2 non incide su decisioni già assunte nella
fase preliminare della procedura di finanza di progetto, perché
non riguarda il subprocedimento disciplinato dall'art. 37-bis
della legge Merloni.
Una scelta in questo senso, dunque, non potrebbe essere
considerata in contrasto con la prima fase del procedimento che
ha già riportato l'avallo del Consiglio di Stalo e, quindi, essa
non trova ostacolo in quanto fin qui compiuto.
4. Sulla base di quanto fin qui detto, non posso che confermare l'opinione
già anticipata: non esistono, rispetto alla procedura già
avviata, ostacoli ad una eventuale decisione di variazione, da
parte del Comune di Lucca, della localizzazione dell'ospedale.
Con quanto precede - che rappresenta la mia opinione espressa pro-veritate - ritengo di aver risposto al quesito sottopostomi; rimango, comunque, a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o integrazione.
Cordiali saluti.
Firenze, 14 marzo 2006
(prof. Avv. Giuseppe Stancanelli)
//////////////////////////////////////////////////////////
LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOSCANA, AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SANITA DELLA REGIONE TOSCANA, AI CAPI-GRUPPO CONSILIARI REGIONALI E AL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE TOSCANA. Abbiamo constatato limpossibilità di dialogare con lassessore regionale alla sanità, Enrico Rossi, sul problema della localizzazione dei nuovi ospedali da costruire nelle nostre città. Rossi è venuto in Consiglio Comunale a Lucca l11 scorso, ha parlato per primo per 10 minuti ribadendo la sua tesi, e se nè andato senza ascoltare nessuno, fra le contestazioni e le proteste dei presenti. Poiché riteniamo che tutti, Amministratori e cittadini, desiderino che la Toscana sia amministrata in modo democratico, invitiamo tutti coloro ai quali è inviata la presente a far sì che le decisioni vengano prese assicurando la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni sindacali, ambientaliste e professionali. La procedura dellAccordo di programma, che è stata adottata dalla Regione e dagli altri Enti, ha, invece, negato anche il livello minimo di partecipazione che è assicurato dalla Legge urbanistica n. 1150 del 1942, cioè la possibilità di presentare osservazioni alle Varianti urbanistiche. Per questa grave ragione i cittadini e le Associazioni sono stati costretti a ricorrere al T.A.R. Di recente abbiamo ribadito le nostre argomentazioni in una lettera aperta allassessore Rossi, a cui abbiamo anche chiesto un incontro urgente: la lettera non ha avuto risposta. Riassumiamo brevemente di seguito alcune di queste argomentazioni. La ragione addotta da Rossi per non rivedere la localizzazione è che le ditte che hanno perso la gara di progetto potrebbero appellarsi al TAR per annullare la gara, con conseguente richiesta di indennizzo da parte del precedente vincitore. Tale motivazione è giuridicamente infondata: il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza del 10-05-05, ha stabilito nel ricorso di Astaldi contro CTS, che non ha rilievo, nel presente giudizio, lobiezione relativa alla mutata localizzazione di uno degli ospedali da realizzare. Si tratta di un aspetto al più riconducibile nellambito della previsione dellart. 37 quater della L.n. 109 del 1994 ed alla possibilità, per il committente, di introdurre modificazioni al progetto del proponente. Si deve perciò concludere che la prima fase della procedura è ormai conclusa con la vittoria di Astaldi nella gara di progetto, e che qualsiasi variazione di localizzazione degli ospedali rientra nella seconda fase, quella della costruzione da espletare con gara Europea, e che è appena iniziata. Fino a che la seconda fase non sarà conclusa i committenti possono, a norma delart. 12 dellAccordo di Programma, introdurre modifiche nella procedura. Leventuale variazione di localizzazione non comporta quindi nessun rischio di invalidare la prima fase di progetto, e nessuna possibilità conseguente di indennizzo. In tal senso si esprime chiaramente il parere legale richiesto allo studio dellavv. Stancanelli di Roma. Non può essere un caso che in tre delle quattro città la localizzazione del nuovo ospedale venga contestata. A Pistoia e a Massa le aree prescelte presentano gravi criticità di ordine paesaggistico, idro-geologico e ambientale. A Massa la localizzazione più razionale è quella accanto allospedale Pediatrico a Monte Pepe, in località Le Ghiare, area di proprietà del Comune, a Pistoia cè unottima area ad est della città, in corso di urbanizzazione, dove si potrebbe fare il nuovo ospedale invece di un altro inutile, anzi dannoso, ipermercato. A Lucca, oltre ad essere in una zona che per il Piano Strutturale deve rimanere a destinazione agricola, larea prescelta è di dimensioni insufficienti e la distanza di 2-3 km del presidio per acuti (S. Filippo) da quello per lospedale di comunità e altre strutture per la bassa intensità di cura (Campo di Marte) creerà disagi e raddoppio dei servizi. La stessa area di Campo di Marte dispone di un rettangolo di 200x160 metri sufficiente ad accogliere il monoblocco. E evidente che in tutte e tre le città la localizzazione è stata individuata in modo affrettato e senza la dovuta consultazione e considerazione delle situazioni ambientali. Noi crediamo che la scelta dellubicazione non sia solo di competenza delle amministrazioni comunali delle rispettive città, ma che spetti anche alla Regione Toscana verificare che lingente investimento che fa per rinnovare lorganizzazione sanitaria vada a buon fine, sia attuato cioè in località e con modalità idonee a garantire un miglioramento e non a creare disagi al funzionamento del servizio e alla città, e possibilmente con criteri di economicità. Esistono inoltre perplessità più generali sulla sostanza del programma di Area Vasta della Regione Toscana, concernenti il livello di professionalità dellassistenza sanitaria nei centri periferici rispetto alla sede Universitaria, in quanto non è accettabile che gli Ospedali Generali Provinciali vengano degradati a livello di Pronto Soccorso; in tal senso risulta comprensibile perché una contestazione non sia sorta a Prato, sede del quarto nuovo ospedale, che si trova nellimmediata periferia di Firenze. Né è accettabile che i nuovi ospedali per alta intensità di cura non siano affiancati da presidi ospedalieri e da una rete di assistenza territoriale adeguati a rispondere alla domanda per bassa intensità. Tali strutture devono essere realizzate contemporaneamente e non dopo la soppressione dei vecchi Ospedali Generali, onde non debba ripetersi la situazione che si è creata per la psichiatria dopo la legge 180/78. In tal senso sollecitiamo esplicite garanzie da parte della Regione Toscana, garanzie che non ci sono venute dallassessore Rossi. Gli scriventi chiedono pertanto un incontro urgente con il presidente della Regione Toscana, Claudio Martini e il presidente della Commissione Sanità, e sollecitano un dibattito dellargomento in Consiglio Regionale, mentre invitano il Difensore Civico a prendere in esame lintera vicenda. Comitato dei cittadini di Massa (Luciano Faenzi) Comitato dei cittadini di Pistoia (Franco Matteoni) Comitato dei cittadini di Lucca (Raffaello Papeschi) |
ingorgoFEDERAZIONE DEI VERDIPROVINCIA DI PISTOIA Ieri mattina, martedì 9 maggio, per un banale incidente stradale il raccordo autostradale di Pistoia, nei pressi dello stabilimento della Breda, si è completamente bloccato per due ore. In conseguenza di questo tamponamento la viabilità di tutta la zona sud-ovest della città è andata in tilt. Noi, Verdi di Pistoia, nel condurre coerentemente la nostra battaglia sulla localizzazione del nuovo ospedale al campo di volo , questo scenario lo avevamo ampiamente previsto. Non è necessario essere abituali frequentatori di maghi e fattucchiere per verificare che la concentrazione di funzioni e strutture in quella zona, sia già da oggi un fattore di caos per la mobilità. Lattuale maggioranza certo rassicurerà la cittadinanza che le cose miglioreranno , che la viabilità a sud della città farà impallidire con mirabolanti soluzioni le avanzate idee di mobilità nord-europee, ma per i cittadini è sufficiente , ad oggi, avere la ventura di percorrere nelle prime ore della giornata il tragitto da porta Lucchese alla zona industriale di S.Agostino ( asse portante della viabilità cittadina ) per essere certi che manca ancora molto lavoro da fare. I Verdi pistoiesi, nel ribadire la propria assoluta contrarietà alla nuova localizzazione dellospedale al campo di volo, hanno sempre affermato che la nostra sanità ha bisogno di strutture efficienti ed avanzate, di un modello pubblico di assistenza in grado di fornire alla cittadinanza tutto il necessario, ma al tempo stesso ricordiamo a tutti che nel caso si dovesse ripetere un qualsiasi banale incidente stradale sul raccordo autostradale, il paziente ed i mezzi di soccorso, che dovessero raggiungere con urgenza il nuovo nosocomio al campo di volo, dovranno fare i salti mortali. Avremo probabilmente, lo speriamo tutti, uno splendido Ospedale, magari non più legato al tessuto connettivo di una città e mal collegato con il resto delle funzioni di una comunità . Sarà inserito in un parco , ma contemporaneamente assediato da ingorghi stradali , oltre che circondato da alte barriere anti rumore e insidiato da rischi idrogeologici . Non sono immagini che esaltano il risultato di una operazione politica che per la trasparenza e il grado di partecipazione dei cittadini non rientrerà certo tra gli esempi da seguire. La salute è un bene comune, ogni cittadino ha diritto di avere un sistema sanitario degno di questo nome . Andrea Pacini Portavoce dei Verdi Provincia di Pistoia |
| Paolinelli (Gabriele Paolinelli è professore universitario a contratto ed insegna architettura del paesaggio) Come ti nego la
tutela paesaggistica: il nuovo ospedale di Pistoia
|
| TAR2 Il giorno 5 giugno sono stati depositati presso il TAR altri documenti a supporto del ricorso contro la collocazione del nuovo ospedale di Pistoia nel campo di volo. Nel nuovo atto, oltre a rimarcare le evidenti carenze procedurali (tra le altre cose manca persino il parere del Dipartimento di Prevenzione della stessa USL che dovrà gestire lospedale) e la palese volontà di azzerare la partecipazione dei cittadini che la legge garantisce, si segnala anche che il bando per i nuovi ospedali pubblicato nel maggio scorso prevede una spesa maggiore di ben 68 milioni di Euro, di poco inferiore ad un quinto delloriginario valore dellintero intervento stabilito nellaccordo di programma del 2005 ! Inoltre vengono rilevate sostanziali modifiche degli aspetti tecnici ed urbanistici degli ospedali da realizzare, con ulteriore significativa violazione di quanto disposto e sottoscritto nellaccordo di programma. Il Bando di gara per lesecuzione del progetto Nuovi Ospedali ha modificato le carte in tavola e apportato notevoli modifiche senza lacquisizione del consenso di tutte le amministrazioni firmatarie dellaccordo stesso. Si confermano sia linattendibilità delle valutazione tecniche, operative e finanziarie fatte in precedenza sia il pressapochismo con cui si continua a condurre questa rilevantissima questione. Ci auguriamo che il TAR possa intervenire per fermare la sciagurata forzata collocazione dellOspedale in unarea totalmente inadatta, prima che questa vicenda si trasformi irreversibilmente in pozzo senza fine di soldi dei contribuenti. |
| massa
|
| ganzata agosto Il Comune di Pistoia, saldamente
al comando della classifica delle amministrazioni piú
aperte alla partecipazione dei cittadini, ha escogitato
la piú bella: dopo anni che si discute del nuovo assetto
di Pistoia Sud e mesi che sono in corso le procedure
burocratiche, proprio ad agosto, per agevolare la massima
partecipazione da parte dei cittadini, dei professionisti
e delle associazioni - che in questo mese sono tutti li
in attesa che il Comune batta un colpo - senza alcun
preavviso ha comunicato che per ben 21 giorni (dall'6 al
27, eslusi i giorni di chiusura degli uffici) avrebbe
accettato la presentazione delle osservazioni sulla
relativa variante al Piano Strutturale !! C'é chi dice
che tra Natale e S. Stefano si saprà quali sono state
accettate. |
| greenreport Segue il testo del Prof. Paolinelli pubblicato su Greenreport. Il tetso è anche stato pubblicato su Eddyburg con il titolo suggerito dall'autore http://eddyburg.it/article/articleview/7340/0/136/ 19/09/2006 / Urbanistica e Territorio PISTOIA. Non pare
preoccupazione della politica il buongoverno del
territorio. Alla politica in genere, della destra come
della sinistra, sembra spesso riferibile una pesante
carenza degli essenziali nutrimenti delletica e
della cultura, fino a divenire essa una sorta di
disarmante regola nelle politiche di governo delle
maggioranze. 11/09/2006 / Urbanistica e Territorio «Ma il nuovo
ospedale di Pistoia è un vero ecomostro» PISTOIA. Devo
intervenire a sostegno delle ragioni di Franco Matteoni a
proposito degli ospedali con alcune precisazioni
facilmente verificabili. 07/09/2006b / Urbanistica e Territorio Nuovi ospedali,
"Molte altre criticità ambientali" «Il pezzo su "Monticchiello
e gli ecomostri della Toscana", denota da parte
vostra, purtroppo, frettolosità e disinformazione
sull´argomento. Anzitutto per tre ospedali su 4 sono
stati presentati ricorsi al Tar, tuttora pendenti, ed al
Difensore civico toscano, nonché memorie a tutte le
Amministrazioni coinvolte. Poi non è vero che ci sono
dei Verdi che non la pensano come me: a Pistoia i Verdi
sono stati estromessi dalla Giunta comunale perché si
sono opposti, da tre anni, alla costruzione nell´ex-campo
di volo del Nuovo ospedale. E´ stata richiesta
un´audizione alla Commissione sanità della Regione da
parte di tutti e tre i Comitati cittadini dal mese di
luglio. Non c´è stata ancora data risposta. 07/09/2006a / Urbanistica e Territorio Ospedali: dissensi
e contestazioni, ma non ecomostri LIVORNO.
Lingegner Franco Matteoni, che fa parte di
Verdi, Legambiente e Wwf di Pistoia, ci chiede nel suo
intervento di fare uninchiesta su quanto sta
accadendo, relativamente alla realizzazione dei nuovi
ospedali, a Lucca, Massa e Prato. Ci siamo così rivolti
allassessore regionale al diritto alla salute Enrico
Rossi, e ai responsabili di Legambiente delle città
in questione per avere lumi. Le prime risposte le abbiamo
avute da Massa e da Prato, rispettivamente da Gianni
Volpini e Franco Di Martino. 04/09/2006 / Urbanistica e Territorio Monticchiello, fra
diverse insostenibilità e diversi livelli decisionali Lopinione
pubblica preme, il governo risponde. Il caso Monticchiello,
cioè la nuova lottizzazione avviata nel piccolo paese
del comune di Pienza portata alla ribalta nazionale da un
intervento di Alberto Asor Rosa, approda anche a
Roma, da dove il ministro francesco Rutelli fa sapere di
aver richiesto uninformativa urgente per capire
meglio che cosa sta accadendo sui pendii del
caratteristico borgo reso famoso dal teatro povero. Dopo
due settimane di polemiche, risposte e controrisposte,
interventi e parallelismi, ora sono stati chiamati da Rutelli
a parlare Antonio Paolucci, direttore per i beni
paesaggistici della Toscana e Roberto Cecchi, direttore
per i beni architettonici e paesaggistici del ministero. |
| commiss Giovedì
19 ottobre la Commissione Sanità della Regione Toscana
ha incontrato i rappresentanti dei comitati di Pistoia (Matteoni
e Chessa), Lucca (Papeschi) e Massa (Faenzi) che
contestano: |
| papeschi On.le Giuliano Amato, Ministro dellInterno, Roma. Caro Amato, ti scrivo per segnalarti la situazione che si sta verificando in alcune delle piccole città toscane in relazione al programma di Area Vasta della Regione Toscana. Questo programma prevede la costruzione di quattro nuovi ospedali monoblocco nelle città di Prato, Pistoia, Lucca e Massa Carrara, attrezzati con tecnologia avanzata, e si presenta quindi come un regalo della Regione. Ma .. Timeo Danaos et dona ferentes. Il progetto contempla anche una riduzione selettiva di posti-letto: Prato (- 200), Pistoia (- 20), Empoli (-150), Lucca (-150) e Massa Carrara (-200) e una superficie quadrata nettamente inferiore alla media dei dati nazionali degli ospedali di nuova costruzione (ad es. per Prato 100 mq/pl contro la media nazionale di 150) (dati desunti da un documento della CGIL FP di Prato, aggiornato al 1 agosto 2005 e dal sito FIALS Lombardia del 14 giugno 2006). Inoltre il piano prevede che i nuovi ospedali funzionino solo per alta intensità di cura (brevissima degenza). Tutte la altre città toscane (compreso il mega-ospedale Versilia) rimangono allo stesso numero di posti-letto, anzi verosimilmente le città sede di Università (Firenze. Pisa, Siena/Grosseto) li aumenteranno divenendo i punti di riferimento dellArea Vasta corrispondente. Tradotto in Italiano, questo piano significa che, una volta a regime, nelle città che subiscono il ridimensionamento dellassistenza sanitaria sarà impossibile non solo avere un trattamento di alta specializzazione (e questo è giusto), ma nemmeno un normale intervento di chirurgia toracica, gastrica, ginecologica etc. o il trattamento per unepatite virale, un AIDS, un infarto, un ictus o quantaltro richieda un periodo di degenza che non possa a priori essere ristretto nellambito di una settimana. I cittadini delle città di cui sopra saranno costretti a rivolgersi al centro di Area Vasta più vicino, con evidenti disagi per i familiari e il paziente stesso, specialmente per quelli delle classi sociali più disagiate, nonché con intasamento degli stessi centri, già sovraccarichi di lavoro. Alternativamente, chi se lo potrà permettere dovrà rivolgersi a cliniche private. Non si capisce come una Regione amministrata dalla sinistra possa aver concepito una tale ristrutturazione dellassistenza sanitaria, discriminatoria nei confronti della povera gente e selettiva a scapito di alcune piccole città. A queste obbiezioni i sostenitori del programma
rispondono che nelle città satelliti sarà previsto un
Ospedale di Comunità, dove proseguire la
degenza, nonché una rete di assistenza territoriale
domiciliare. Quanto al primo faccio notare che non è un
ospedale, con un organico medico stanziale, ma è un ospizio,
in cui la presenza medica è assicurata dai medici di
famiglia quando e come potranno, perciò assolutamente
inidoneo a proseguire una degenza post-operatoria o
lassistenza a qualsiasi malattia grave che richieda
una permanenza prolungata in ospedale. Quanto alla rete
di assistenza domiciliare, tutti noi abbiamo potuto
verificare come le promesse di assistenza territoriale
fatte per
A ciò si aggiunga il metodo usato dalla Regione e dai
rispettivi Comuni per ratificare gli Accordi di Programma
relativi allattuazione di questo piano, di cui
sintetizzo brevemente la storia nei confronti della
città di Lucca. Nessuna consultazione e informazione
preventiva delle cittadinanza, delle organizzazioni
sindacali e professionali, accordo stipulato solo a
livello politico fra Regione, Comune, ASL e Provincia.
Lucca non doveva allinizio far parte di questo
programma, ma lintervento dellallora
Presidente del Senato Pera (che evidentemente pensava
più alledilizia che alla sanità lucchese)
obbligò A Lucca si è costituito un comitato, con oltre 2500 aderenti, e alcuni partiti politici (Rifondazione Comunista, Per Lucca e i Suoi Paesi, Gruppo Interpartitico, FI, Margherita e DS in parte) successivamente chiesero al Sindaco di rivedere (a norma dellart. 12 dellAccordo di Programma) la localizzazione dellospedale e di garantire la destinazione sanitaria o comunque pubblica dellarea di Campo di Marte. Fazzi non ha mai preso in seria considerazione queste mozioni, e altrettanto sta facendo il Commissario Prefettizio Lococciolo, giunto a Lucca dopo la sfiducia a Fazzi. Alcuni partiti (Margherita, Gruppo Indipendente) e il nostro comitato hanno chiesto al Commissario di soprassedere in considerazione della gravità delle decisioni da prendere e delle mozioni approvate dopo la ratifica dellAccordo. La risposta è stata che le mozioni non hanno valore legale, che lui rappresenta Sindaco e Consiglio insieme, e che fa ciò che crede opportuno in accordo con le direttive venute da Firenze. Io non so se questo atteggiamento sia formalmente legittimo o meno, ma mi sembra che senzaltro sia indice di scarsa considerazione dellinteresse dei cittadini lucchesi. La preoccupazione riguarda anche il destino
futuro dellarea di Campo di Marte. Per quale motivo,
se proprio si dovesse costruire un nuovo ospedale, non lo
si realizza nella porzione del Campo di Marte ove ora
sono situati alcuni prefabbricati che potrebbero
benissimo essere spostati nella vicina sede dei Vigili
del Fuoco, che saranno a breve trasferiti? Larea in
questione è più che sufficiente ad accogliere un
monoblocco, che rimarrebbe così collegato con il resto
dellospedale. La destinazione naturale
dellarea che si rendesse eventualmente disponibile
dalla dismissione di alcuni degli attuali padiglioni
sarebbe inoltre di ospitare il Centro Direzionale, Analoga opposizione si è verificata a Pistoia (dove sono insorte le associazioni ambientaliste, soprattutto per la scelta della localizzazione allex-Campo di Volo, area di compensazione dellOmbrone. I Verdi sono subito stati espulsi dalla giunta comunale) e a Massa (per la localizzazione in zona paludosa a Marina invece della sede attuale dellOspedale Pediatrico e Cardiologico Apuano di proprietà del Comune; vedi ricorso al TAR con perizia giurata del geologo R.Caniparoli, da parte del comitato con più di 5000 aderenti). A Prato è in corso un processo penale contro gli ex-responsabili del SIOR, ente preposto dalla Regione Toscana per la costruzione dei quattro nuovi ospedali, rinviati a giudizio per aver alterato le norme di valutazione del progetto dopo la scadenza della presentazione dello stesso. Inoltre la locale CGIL FP ha emesso il citato documento di protesta. I rappresentanti dei comitati e associazioni
delle tre città si sono riuniti in un coordinamento e
hanno chiesto unaudizione in Commissione Sanità
della Regione, che è fissata per il 19 Ottobre. Ma le
speranze di far ritornare Raffaello Papeschi (presidente del comitato Lucca, per una Sanità Migliore e coordinatore dei movimenti di Pistoia, Lucca e Massa) AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, ON.LE A. DI PIETRO, ROMA Porto alla sua attenzione lincongruenza di costruire un nuovo ospedale a Lucca, nellambito del progetto di Area Vasta della Regione Toscana, finanziato in parte con fondi governativi stanziati dal precedente governo Berlusconi, in parte con fondi della locale ASL (che non ha), e in parte col project financing. Tale progetto è assolutamente non necessario, perché Lucca è dotata di un ospedale adeguato (circa 500 posti-letto) ai bisogni del suo bacino di utenza, sufficientemente attrezzato e moderno (recentemente sono stati costruiti due nuovi padiglioni per un totale di 200 posti-letto aggiuntivi, nonché una sala nuova per emodinamica e un bunker per lacceleratore lineare per la terapia dei tumori). Inoltre il programma di Area Vasta della Regione Toscana, sotto le mentite spoglie di un regalo tecnologicamente avanzato, è punitivo nei confronti della sanità lucchese, in quanto si prevede la riduzione di posti-letto e soprattutto che la degenza sia possibile solo per brevissimi periodi. Timeo Danaos et dona ferentes. Se questo programma dovesse andare a regime a Lucca diventerebbe impossibile eseguire i normali interventi di chirurgia toracica, gastrica, ginecologica o simili, che richiedono una degenza post-operatoria non determinabile a priori né certamente contenibile nellambito di una settimana, nonché il ricovero per malattie gravi (tumori, ictus, epatiti, AIDS, infarti etc.). I nostri pazienti sarebbero costretti a ricorrere o a cliniche private o a subire un trasferimento al più vicino centro capofila dellArea Vasta, Pisa, già sovraccarico, e con gravi disagi per i pazienti e i familiari. Questo programma costituisce una grave minaccia soprattutto per la povera gente, e non si capisce come una regione amministrata dalla sinistra possa averlo concepito, sostituendo allidea di servizio pubblico la logica di budget, e per di più a carico solo di alcune piccole città toscane. Rappresenta così una violazione del diritto alla salute garantito dalla Costituzione e una discriminazione rispetto alle città capofila di Area Vasta (Firenze, Pisa, Siena/Grosseto) e alle altre città non interessate dalla riduzione di posti-letto e del periodo di degenza (Livorno, Arezzo, Ospedale Versilia etc.).
La risposta data dal presidente della Commissione Sanità
della Regione (Roggiolani) e dallassessore alla
Sanità (Rossi) alle obbiezioni del nostro comitato è
stata che per la media e lungo-degenza sarà previsto un
Ospedale di Comunità e una rete di
assistenza domiciliare. Per quanto riguarda il primo, non
si tratta assolutamente di ospedale, ma di ospizio,
perché non è previsto un organico medico stanziale, ma
i pazienti saranno seguiti dal medico di famiglia, quando
e come potrà. Quanto alla rete di assistenza domiciliare
tutti noi abbiamo potuto constatare come lanaloga
promessa fatta per i malati psichici cronici dopo
linfausta legge 180/78 (che invano si è cercato di
modificare) sia stata quasi totalmente disattesa. Si
vuole ora illudere la povera gente con queste chiacchere
vuote di contenuto, riproponendo per la medicina in
generale ciò che è già successo per
Si aggiungano le gravi irregolarità nella procedura
seguita dalla Regione Toscana e dal Comune di Lucca,
allora rappresentato dal sindaco di F.I. Pietro Fazzi,
che hanno siglato lAccordo di Programma per la
realizzazione del nuovo ospedale senza consultare
precedentemente le organizzazioni sindacali e
professionali, nonché, data limportanza della
decisione, anche la cittadinanza stessa.
Linclusione di Lucca nel programma di costruzione
dei nuovi ospedali in Toscana fu dovuto a
unimposizione dellallora Presidente del
Senato, Marcello Pera (che evidentemente si interessava
più a dar lavoro alledilizia che non alla sanità
lucchese), in quanto inizialmente
Infine Il nostro comitato (che raccoglie più di 2500 adesioni) si augura che Lei possa intervenire per fermare questo progetto dissennato e discriminatorio, prodotto dalla frenesia edilizia del precedente governo e di logiche poco trasparenti allinterno delle nostre amministrazioni regionali e comunali. Dr. Raffaello Papeschi, presidente del comitato Lucca, per una Sanità Migliore e coordinatore dei gruppi di Pistoia, Lucca e Massa Carrara. Via S. Filippo 579, 55100 Lucca, tel. 0583/464191, 329/0697332. |