Al Signor Sindaco del Comune di Pistoia

     

Al Responsabile del Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio del Comune di Pistoia

 

Pistoia, 13 dicembre 2005

 

ISTANZA EX ART: 10 L. 241/90 avente per oggetto la presentazione delle osservazioni alla Variante al P.R.G. e al Piano Strutturale per la localizzazione del nuovo presidio ospedaliero nell’area del Campo di Volo

 

I sottoscritti soggetti individuali e collettivi rientranti nell’ipotesi di cui all’art.7 della l. 241/90, avendo acquisito conoscenza dell’intervento di cui in oggetto, formulano le seguenti osservazioni, e chiedono che siano valutate ai fini della definizione del procedimento in oggetto.

 

1) Per la collocazione di una indispensabile struttura civile - qual’è un ospedale - della quale ordinariamente una città delle dimensioni di Pistoia deve essere dotata, è stata scelta un’area libera che, in quanto tale, presenta un carattere di eccezionalità nel contesto del territorio pistoiese. Si spreca in questo modo una risorsa strategica e non rinnovabile, che avrebbe potuto essere utilizzata più appropriatamente per caratterizzare Pistoia quale ‘capitale europea del vivaismo’. Non sembra infatti che possano convivere funzionalmente nella stessa area un “Ospedale per Acuti” ed una struttura come l’Arboreto, destinata a molteplici fruizioni di carattere pubblico (scientifiche, didattiche e espositive), che in particolari occasioni può determinare un’affluenza rilevante.

 

2) Rimane insoluto l’aspetto relativo alle destinazioni d’uso del Ceppo e del complesso delle Ville Sbertoli: “l’Azienda USL 3, così come definito anche nella delibera di avvio del procedimento, dovrà farsi carico di un intervento finanziario non inferiore a 18 milioni di Euro. È necessario pertanto conoscere il programma economico finanziario predisposto dalla Azienda Usl per comprendere quali beni essa intenda valorizzare in quanto si tratta di edifici ed aree (complesso del Ceppo, Ville Sbertoli ect) di notevole interesse storico-architettonico che costituiscono elementi di importanza strategica all’interno del Piano Strutturale” (Relazione Regionale - 10/3/2003).

 

3) L’area dell’ex Campo di Volo ha una evidente connotazione extraurbana - chiaramente percepita dai pistoiesi – essendo separata dalla Città, oltre che dalla Superstrada, dalle Officine Breda, dal deposito del Co.Pi.T. e da due linee ferroviarie. Quest’area è inoltre interclusa tra il Casello autostradale, la A11, l’argine dell’Ombrone ed il rilevato ferroviario. Non è pertanto possibile che il nuovo Ospedale possa essere un “edificio filtro, uno spazio di mediazione tra la dimensione aperta e la complessa articolazione della trama urbana della città.”: a Nord non esiste una trama urbana, ma alcuni estesi stabilimenti, a Sud non si ha un’apertura verso il territorio agricolo ma il confinamento determinato dagli elementi succitati. Questa condizione sarà ulteriormente aggravata dalla necessità di realizzare 1 Km di barriere acustiche che, per quanto ben progettate, sanciranno anche visivamente l’isolamento di quest’area. La realizzazione della necessaria interconnessione con la Città risulta un problema pressoché insormontabile, a meno di non prevedere una radicale trasformazione di parte delle aree a margine di via Ciliegiole, attualmente occupate da Co.Pi.T. e Officine Breda. Nessuna soluzione a questo problema è stato configurato. Non si tiene in alcuna considerazione uno dei dieci principi informatori che avrebbero dovuto vincolare la scelta del sito: “Urbanità: integrazione con il territorio e la città”. Inoltre il sistema viario è assolutamente insufficiente: l’accesso all’area può avvenire solamente in corrispondenza dello svincolo Via Ciliegiole - Superstrada. Si ha quindi una condizione di grande vulnerabilità, inaccettabile per un ospedale, che potrebbe rimanere isolato in seguito ad un qualsiasi motivo di interruzione della viabilità sul Raccordo Autostradale come, solo negli ultimi mesi, è accaduto alcune volte. Gli altri siti selezionati nella Relazione della Fondazione Michelucci non presentano questo grave limite, ed invece sono raggiungibili dalla popolazione del bacino di utenza dell’Ospedale stesso attraverso una rete infrastrutturale, esistente e di progetto, più articolata ed adeguata.

 

4) Nella lettera che i progettisti del gruppo Astaldi hanno inviato al Comune il 9.2.2004 si legge, a riguardo dei necessari interventi sull’argine dell’Ombrone, che : “per le motivazioni espresse al precedente punto 3), non è stato previsto alcun intervento relativo agli argini esistenti in quanto gli stessi ricadono al di fuori dell’area ospedaliera e soprattutto alla luce del fatto che l’eventuale rimodellazione degli argini dovrebbe interessare buona parte dello sviluppo cittadino degli stessi.”

La Variante al PRG altresì prevede interventi, a carico degli Enti, sugli argini limitatamente al tratto più prossimo al nuovo ospedale, non eliminando il rischio idraulico legato alla conclamata fragilità delle strutture arginali nel tratto a monte, segnalata nelle Conferenze tecniche anche dal Consorzio di Bonifica competente.

Inoltre la fattibilità del nuovo ospedale si basa sulla classificazione del rischio idraulico nel PS che pone l’area come esposta a ‘pericolosità idraulica media’ (di per se già non consona con la destinazione ospedaliera) per un errore di attribuzione: viene infatti attribuita pericolosità media “in quanto non vi sono segnalate notizie storiche di allagamenti, ma l’area si trova in situazione morfologica sfavorevole, a quote altimetriche inferiori a mt 2.00 dal piede esterno dell’argine”; in realtà l’area è stata oggetto di un consistente alluvionamento nel 1903 ed è soggetta a estesi fenomeni di ristagno con frequenza pressoché annuale. Anche il Fosso Brusigliano ha in passato cagionato numerosi fenomeni di alluvionamento dell’area, che è soggetta regolarmente a fenomeni di ristagno. La corretta classificazione dell’area, ai sensi delle definizioni adottate nel P.S., quindi è “pericolosità idraulica elevata”, con le conseguenze logiche e burocratiche che ne derivano.

Analogo errore viene riprodotto nella valutazione dell’Autorità di Bacino del 10.11.2005 dove di afferma che l’area “non è stata interessata da eventi alluvionali significativi secondo quanto riportato dalla carta guida delle aree allagate …”. Sembra incredibile che l’incompletezza di un documento conoscitivo, la carta guida, prevalga sulle indicazioni storiche reperibili e note, cosicché la superficialità con la quale è stata classificata l’area diviene motivo sufficiente a stabilire la fattibilità di un ospedale.

Inoltre, secondo quanto emerso nelle sedute della Conferenza Tecnica la realizzazione del nuovo ospedale necessità delle opere di compensazione idraulica previste dalla Norma 13 del DPCM 5.11.1999, tali opere, che secondo l’Accordo di programma dovranno essere a carico della Ditta esecutrice, non sono previste ne per gli aspetti tecnici ne per quelli economici nel progetto preliminare prescelto dal SIOR.

La Variante al PRG quindi non assolve le prescrizioni normative sul rischio idraulico, non definisce compiutamente la fattibilità dell’opera in merito a questo dirimente aspetto, e comporta la gravissima esposizione di un nuovo presidio ospedaliero al rischio idraulico.

 

5) Per quanto riguarda i problemi idrogeologici, che sono consistenti per la presenza di una falda particolarmente superficiale, pur essendo conclamata l’interferenza tra la falda e la porzione interrata del nuovo ospedale, pur essendo conclamati gli effetti assolutamente rilevanti che ciò comporterà (definiti nello studio del Prof. Pranzini, nel documento del Tavolo tecnico, nei verbali della Conferenza tecnica), non si ha alcuna valutazione in merito alla fattibilità dell’ospedale in merito a questo aspetto. Il problema è stato totalmente rimosso e non sono state svolte le valutazioni previste dal D.M. 11.3.88 oltre che dalla Del. C.R. 94/85.

Analogamente il parere rilasciato dalla Autorità di Bacino a conclusione della Conferenza tecnica (sostanzialmente un nulla osta riferito alla procedura prevista dalla L.R. 1/2005) non tiene in alcun conto del fatto che trattandosi di un’area di pertinenza fluviale (disciplinata dalla Norma 5 del DPCM 5.11.99) “devono essere salvaguardate in generale anche per la mitigazione di altri rischi, idrogeologici e ambientali (zone da salvaguardare per la ricarica delle falde di pianura, per il recupero ambientale di aree degradate, per la conservazione di aree umide, etc.)”. è evidente che la realizzazione in prossimità di pozzi ad uso idropotabile di un fabbricato di pianta quadrata di 135 m di lato con un volume interrato che giunge alla profondità di 5 m, quando il tetto della falda si trova a 2 m di profondità, oltre alla realizzazione di una superficie impermeabile di 55.000 mq, non può in alcun modo essere considerata coerente con l’obbiettivo della salvaguardia della ricarica della falda e persino del mantenimento dell’attuale produttività della stessa, come segnalato a più riprese dai tecnici che si sono espressi sulla questione anche nella Conferenza tecnica.

Non è quindi rispettata la Norma 5 del DPCM 5.11.99.

 

6) L’area nella quale è prevista la realizzazione del nuovo ospedale si trova parzialmente nella zona di rispetto dei pozzi pubblici ad uso idropotabile, ai sensi del c. 7 art. 21 L. 152/99. Secondo quanto emerso nelle sedute della Conferenza tecnica ciò avrebbe dovuto comportare la dismissione dell’uso idropotabile dei pozzi, anche in considerazione del fatto che la falda emunta risulta particolarmente superficiale e vulnerabile e che l’edificazione dell’ospedale comporterà in ogni caso una diminuzione della loro produttività; altresì la Variante al PRG reca l’affermazione della compatibilità tra l’insediamento ospedaliero e la permanenza dei pozzi ad uso idropotabile, che non trova alcun sostegno ragionevole e non è suffragata da alcuna motivazione tecnica. In particolare l’art. 21 della L. 152/99 vieta espressamente nella zona di rispetto sia la gestione di rifiuti sia lo stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive, mentre queste sono attività inevitabilmente svolte in un presidio ospedaliero. Si noti che lo stesso art. 21 prevede, per le attività del tipo vietato preesistenti nella zona di rispetto, che siano adottate le misure per il loro allontanamento.

Non è quindi rispettata la L. 152/99 ed anche in questo caso non è definita la fattibilità dell’opera in merito al mantenimento degli aspetti quantitativi e qualitativi della produttività dei pozzi.

Inoltre si prospetta un intervento contrario al Piano d’ambito dell’ATO 3 che prevede esplicitamente nell’ex Campo di volo la realizzazione di nuovi pozzi ad uso idropotabile, per l’incremento della produttività di 100 l/sec, e non certo una diminuzione.

Oltre al Piano d’ambito ATO 3 e alla L. 152/99 la realizzazione del nuovo ospedale in quest’area di particolare valenza per l’approvvigionamento idropotabile, risulta in contrasto con la L. 36/1994, il D. Lgs. 31/2001 e la Del. C.R. 6/2005.

 

7) Secondo quanto più volte sostenuto dal sindaco e dall’Amministrazione è necessario prevedere la collocazione in una area di proprietà pubblica al fine di rientrare nei parametri economici consentiti dalle previsioni finanziarie. Risulta altresì che la collocazione del nuovo presidio ospedaliero nell’ex Campo di volo, a causa della palese inidoneità dell’area, costerà al pubblico erario almeno 32 milioni di euro (dati ricavati dall’accordo di programma sottoscritto a novembre). A ciò va aggiunto che in su 18 ettari dell’area grava il diritto di superficie di Toscana Piante e Fiori (società in liquidazione) che il Comune dovrà acquisire, sborsando denaro ad una Società che ha realizzato una gestione ampiamente fallimentare e nei confronti della quale ha intentato una azione giudiziaria proprio per questioni di insolvibilità economica. La sostenibilità economico-finanziaria della localizzazione di un nuovo ospedale in un’area così inidonea è fortemente dubbia anche per molte altre problematiche, solo in parte quantificate nell’Accordo di programma e nella Variante.

 

8) L’area dove è prevista la realizzazione del nuovo ospedale è attualmente destinata ed attrezzata per ospitare gli spettacoli viaggianti. La superficie impegnata da questa destinazione, comprese le aree usualmente destinate a parcheggio, corrisponde con buona approssimazione a quella per il nuovo presidio ospedaliero. La Variante al PRG prevede lo spostamento degli spettacoli viaggianti in un lotto di circa 19.000 mq di proprietà della Società Sirim Spa posto a Sud di via Sestini e a Est della tangenziale e a Nord della lottizzazione in corso di realizzazione. Questa soluzione comporta l’acquisto da parte del Comune di quest’area (valore non definito) e l’impegno dei parcheggi pubblici ivi esistenti e destinati a servire altre funzioni.

L’area dove si prevede di spostare gli spettacoli viaggianti ha un pregio (e un valore) indiscutibilmente maggiore di quello attribuibile all’ex Campo di volo e una problematicità ambientale e urbanistica palesemente inferiore.

Questa soluzione quindi, oltre a comportare un aggravio economico non quantificato, risulta incomprensibile.

 

9) L’attuale clima acustico della parte dell’area dell’ex Campo di volo che verrebbe impegnata dal nuovo ospedale non è compatibile con la stessa destinazione ospedaliera, così come risulta sia dal Piano di Classificazione Acustica Comunale (approvato con Del. C.C. 120 del 11.06.2001) sia dalle determinazioni del Prof. Cellai (rilievi del Febbraio 2003). Per questo motivo la Variante al PRG che prevede la destinazione ospedaliera può essere legittimamente adottata solo in seguito ad una variante al Piano di Classificazione Acustica, come anche chiesto dalla Regione.

Peraltro il PCCA, essendo un elemento conoscitivo e non progettuale, fotografa una situazione esistente, ne consegue che la Variante al PRG per la collocazione della destinazione ospedaliera potrebbe essere legittimamente adottata solo quando il clima acustico dell’area sia compatibile con la destinazione stessa. Questa logica sequenza temporale non è ne prevista ne consentita dall’iter procedurale intrapreso e questo è ancor più grave a causa dell’assenza di un progetto delle opere di protezione acustica, che quindi potrebbero risultare non efficaci. Questa possibilità è avvalorata anche dal fatto che, come risulta della relazione del Prof. Cellai allegata alla Variante al PRG, tutta l’analisi è rivolta essenzialmente al rumore prodotto dal traffico, che copre quello della Breda nei confronti del quale non è stata configurata alcuna soluzione.

Inoltre la gamma delle soluzioni prospettate, e non costituenti un progetto, prevede la realizzazione di un chilometro di barriere: 400 m lungo la tangenziale e 600 m lungo l’Autostrada (da realizzarsi a carico degli enti pubblici) con un impatto visivo notevolissimo, dato che dovranno essere alte 5,5 e 3,5 m sui rispettivi piani stradali.

Quindi non pare che la destinazione ospedaliera possa essere legittimamente assegnata all’ex Campo di volo prima della variazione del documento conoscitivo PCCA; non pare inoltre che la protezione acustica dell’area sia compatibile con il vincolo paesaggistico apposto con il D.M. 7.9.2005.

 

10) L’ex Campo di volo è attraversato dal Fosso Brusiliano che rappresenta il collettore fognario di una parte della città di Pistoia. Questa situazione è evidentemente incompatibile con la destinazione ospedaliera dell’area. La Variante delinea la soluzione di questo problema con il “togliere tutti gli scarichi fognari che sversano all’interno dell’alveo del Brusigliano e collettarli tramite condotti fognari fino alla rete fognaria esistente”. In realtà nella relazione tecnica preliminare fornita da Pubbliacqua Ingegneria S.r.l. al Comune nel Novembre 2005 si legge che “appare di difficile attuazione un intervento di capillare intercettazione e collettamento degli scarichi civili dell’area Nord – Nord Ovest di Pistoia, attualmente conferiti nel fosso Brusigliano, in quanto sia la tempistica di attuazione degli interventi sia l’entità delle risorse economiche necessarie, sono al momento stimati non compatibili con la programmazione temporale degli interventi propedeutici alla realizzazione della struttura ospedaliera”. Si propone una soluzione alternativa consistente nella captazione del fosso di Brusigliano con un derivatore di portata, di modo da deviare totalmente le portate di magra (quelle con il maggior carico inquinante), con la conseguenza di mandare in secca il fosso per gran parte dell’anno. Trattandosi di un corso d’acqua naturale, malgrado lo stato di degrado in cui versa, questa soluzione non è consentita.

Risulta che anche questo aspetto, dirimente in merito alla fattibilità della Variante al PRG ed al costo dell’operazione, non ha avuto definizione.

 

11) l’attuale presenza del Campo nomadi è incompatibile con la destinazione ospedaliera; se ne prevede lo spostamento ma non vi è alcuna indicazione in merito alla nuova collocazione. Considerata la delicatezza della questione, per la rilevanza sia urbanistica sia sociale della delocalizzazione del Campo nomadi, anche questo problema risulta inopinatamente eluso nella formazione del parere di fattibilità della Variante, anche per l’aspetto economico, considerando che l’Amministrazione comunale dovrà farsi carico dell’acquisizione della nuova area.

 

12) Sul piano prettamente urbanistico si osservano le seguenti difformità:

 

a) rispetto alla convenzione europea del paesaggio (firma, Firenze, 2000 – vigenza, 2004)

sono ravvisabili rispetto all’impegno a “integrare il paesaggio nelle politiche di pianificazione del territorio” (Convenzione europea del paesaggio, art. 5, punto d), nella misura in cui la localizzazione in questione sovrappone letteralmente un progetto di trasformazione insediativa al paesaggio di un’area periurbana libera da urbanizzazioni, ignorandone i precipui ruoli strutturali.

 

b) rispetto al codice dei beni culturali e del paesaggio (Roma, 2004)

sono ravvisabili, oltre che nella mancata attuazione del principio generale comunitario richiamato sopra, nella discutibile possibilità di coerenza tra la destinazione di parte dell’area al nuovo presidio ospedaliero e la recente dichiarazione di interesse pubblico per caratteri paesaggistici (ai sensi dell’art. 141 del Codice), di cui si danno di seguito alcune precisazioni essenziali.

A questo si deve aggiungere anche il fatto che la Regione sta definendo nell’ambito del nuovo piano di indirizzo territoriale (PIT) 2005-2010 il sistema di regole statutarie che assumerà valenza di piano paesaggistico ai sensi dell’art. 135 del Codice e che nell’Atlante dei caratteri strutturali del paesaggio della Toscana, la piana pistoiese è segnalata fra quelle connotate da fenomeni di dispersione insediativa e di frangia urbana ai quali occorre porre limitazione.

 

c) rispetto al vincolo paesaggistico (Roma, 2005)

imposto sull’area di cui discutiamo con Decreto ministeriale 7 settembre 2005[1], emanato ai sensi del citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante la dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a sud della città di Pistoia. “La zona, - cito testualmente - ancora salvaguardata da insediamenti […], risulta di grande valore paesaggistico” e “[…] appare indispensabile sottoporre a vincolo […] l'area sopra descritta, al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi che potrebbero comprometterne irreparabilmente le pregevoli caratteristiche paesaggistico-ambientali”.

In merito a questo aspetto risulta particolarmente significativa la lettera che i progettisti del gruppo Astaldi hanno inviato al Comune il 9.2.2004 dove si legge, a riguardo del mantenimento dello sky line della città dalla visuale offerta dall’Autostrada, che “Il nostro progetto ha recepito di cui era a conoscenza al momento della redazione dello stesso e non poteva naturalmente prendere in esame quelli di cui non aveva manifesta esistenza alla data di presentazione della proposta …”, ovvero il progetto prescelto dal SIOR, che prevede quattro piani fuori terra, non rispetta il vincolo paesaggistico dichiaratamente per questo aspetto ed evidentemente anche per la mole e l’impatto dell’intero intervento. Infatti fra le motivazioni della estensione del vincolo, oltre quelle tradizionali di ordine visuale, è stato espresso, in coerenza con la Convenzione europea e con lo stesso Codice italiano, l’obiettivo di qualità paesaggistica di ordine strutturale di “mantenere le caratteristiche di area verde di notevole pregio possedute dalla zona e di fascia di rispetto tra la città e l'antistante paesaggio”. Non pare compatibile con tale obiettivo alcun intervento insediativo che abbia rilevanza simile al nuovo presidio ospedaliero, che necessariamente comporta un carico di trasformazione in cui oltre i volumi edilizi sono da comprendere quote rilevanti di spazio dovute alle urbanizzazioni e alle dirette pertinenze funzionali, quali aree di accesso, parcheggi, eliporto e simili. Si tratta di carichi che rimarrebbero tali rispetto al suddetto ruolo dell’area nella qualità del paesaggio urbano di Pistoia anche nella ipotesi di vedere il nuovo ospedale inserito in un esteso parco pubblico con importanti formazioni arboree di alto fusto (peraltro in contrasto con la permanenza dell’area di ammassamento di Protezione Civile, dichiarata nella Variante). Risulta quindi la violazione degli artt. 136 e 146 del D.Lgs. n. 42/2004 (T.U. Beni Culturali) per l’omessa valutazione del vincolo derivante dalla dichiarazione di notevole interesse pubblico (D.M. 7.11.2005).

Inoltre il combinato tra le indicazioni delle Linee guida a proposito sulla necessità di non interferire con la falda che, essendo superficiale e vulnerabile, significa l’impossibilità di realizzare piani interrati (circotanza ribadita anche dalla Relazione della Regione che dice “Tutto ciò può comportare forti limitazioni alla possibilità di edificazione in sotterranea imponendo scelte progettuali compatibili con la morfologia del sito”) e le indicazioni del D.M. del 7 settembre 2005 (che impone il rispetto dello skyline della città dalla visuale dell’Autostrada) sono praticamente impossibili da soddisfare contemporaneamente, mantenendo inalterata la volumetria e la planimetria fin’ora assegnate all’edificio ospedaliero, e già disattese dal progetto di massima prodotto dal gruppo Astaldi - Technit. Questo comporterà la variazione dei termini del project financing e aprirà la strada a possibili ricorsi tanto quanto la variazione del sito.

 

d) rispetto alla legislazione regionale toscana per il governo del territorio (Firenze 1995 e 2005) sono ravvisabili rispetto all’obiettivo generale dello sviluppo sostenibile, abusato nelle parole, ma spesso ignorato nei fatti. Emergono contrasti con i principi generali di governo del territorio già fissati nella legge regionale 5/1995 e confermati dalla legge regionale di revisione 1/2005. Rispetto alle risorse essenziali, fra le quali sono annoverati il suolo e il paesaggio, l’art. 3 della legge regionale 1/2005 stabilisce che “[...] nessuna delle risorse essenziali del territorio [...] può essere ridotta in modo significativo e irreversibile in riferimento agli equilibri degli ecosistemi di cui è componente. [...] Le azioni di trasformazione del territorio devono essere valutate e analizzate in base a un bilancio complessivo degli effetti su tutte le risorse essenziali del territorio. [...] Nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali sono consentiti esclusivamente qualora non sussistano alternative di riutilizzazione e riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. Essi devono in ogni caso concorrere alla riqualificazione dei sistemi insediativi e degli assetti territoriali nel loro insieme, nonché alla prevenzione e al recupero del degrado ambientale e funzionale”.

Rispetto a questo testo sono presenti significativi elementi di incompatibilità che concorrerebbero a qualificare lo sviluppo insediativo in questione come non sostenibile.

Non sostenibile, per il significativo contributo a un processo di consumo di suolo tutt’altro che irrilevante e arrestato.

Non sostenibile, per l’intercettazione di sistemi con una significativa sensibilità ambientale, come il fiume, con le relative aree che siamo abituati a chiamare di rischio idraulico, ma che dobbiamo ricordare di aver sempre più diffusamente strappato alle sue dirette pertinenze funzionali, e come i pozzi per uso idropotabile, che non sono oggetti, non sono casualmente localizzati, non sono facilmente spostabili.

Non sostenibile, perché la limitazione e la compensazione degli effetti ambientali richiamati sopra comporta costi di intervento elevati, che generano un paradosso, a dir poco bizzarro e imbarazzante, quando vengano riferiti non a problemi in essere, di urgente e ineludibile soluzione, ma a trasformazioni ancora non effettuate, a strutture e annesse infrastrutture di cui si pianifica la realizzazione.

Non sostenibile infine, rispetto alla conservazione delle funzioni paesaggistiche relazionali dell’area di cui si dirà in chiusura relativamente alle conflittualità strutturali.

 

e) rispetto alle Linee guida per la progettazione[2] (Prato, 2003)

che recitano “Nelle valutazioni preliminari assume importanza strategica quella di impatto ambientale riferita alla sostenibilità generale dell’impianto, anche in termini di ricadute sulla gestione e sulla fattibilità, nonché sull’uso del territorio.” Risulta evidente, anche dagli atti degli Enti citati in questo documento, che non vi è alcuna attenzione all’uso del territorio e all’impatto ambientale.

Le stesse ‘Linee guida’ inoltre dicono: “La progettazione viene condotta nel rispetto delle norme in materia di requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi di cui al DPR 14/1/1997 e normativa regionale di riferimento, con specifico riguardo alla sicurezza, alla congruità del costo, alla qualità dell’opera percepita dagli operatori e dagli utenti, ed alle caratteristiche che assicurino accessibilità, manutenibilità, comfort alberghiero, nonché qualità dell’opera.” Il principio della congruità del costo non trova applicazione nell’esborso che la Regione dovrà affrontare al solo fine di creare le condizioni minime affinché l’area risulti normativamente compatibile con un presidio ospedaliero, senza peraltro superare le incompatibilità di carattere ambientale e urbanistico.

In fine “Particolare cura dovrà essere riposta affinché, sia nella fase costruttiva che in quella di esercizio non si verifichino intercettazioni delle eventuali falde freatiche presenti od inquinamento delle medesime.” Tale indicazione è materialmente insormontabile dato che secondo la Relazione del Tavolo Tecnico[3] nell’area la falda è posta alla profondità di 1 – 2 m dal piano campagna mentre il progetto selezionato dal SIOR prevede un volume interrato che raggiunge la profondità di 5 m.

 

f) rispetto al Piano di Bacino del Fiume Arno,

si legge nella nota che il Segretario ha inviato il 19 giugno 2003 al Comune di Pistoia[4]:

L’area prescelta per la localizzazione del nuovo presidio ospedaliero ricade nell’ambito delle aree di pertinenza fluviale lungo l’Arno e gli affluenti, disciplinate dalla Norma n,5 del Piano di Bacino Stralcio per la riduzione del Rischio Idraulico [...]. Ai sensi della richiamata Norma n.5, le aree di pertinenza fluviale devono essere salvaguardate, in generale, per la mitigazione del rischio idraulico, nonché di altri rischi, in particolare idrogeologici e ambientali. Al fine di garantire siffatti obiettivi di salvaguardia, la Norma prevede, altresì, che in dette aree possano essere ricomprese le aree di espansione del fiume, le aree destinante dal Piano di interventi di sistemazione dei corsi d’acqua (da adibire, per lo più, a casse di espansione o ad aree di laminazione per lo scolmo delle piene), nonché le zone di ristagno e di trattenimento delle acque nei casi di eventi meteorici eccezionali, le zone per la conservazione di aree umide. È facile comprendere, dunque, come tale Norma fissi importanti obbiettivi di salvaguardia ambientale.”

Non è possibile sostenere che la realizzazione di ‘un grande quadrato di 135 m di lato’ costituito da 4 piani fuori terra e uno interrato, con due ettari di parcheggi e la viabilità di servizio, possa essere considerato un elemento di salvaguardia ambientale, tanto più in considerazione del fatto che si produce il non rispetto del vincolo paesaggistico e della L. 152/99. Risulta pertanto incomprensibile il sostanziale nulla osta che il Segretario dell’Autorità di Bacino ha dato, ancorché ai sensi della procedura prevista dalla L.R. 1/2005, forse confidando in una successiva possibile revisione.

A questi aspetti vanno aggiunti quelli relativi al rischio idraulico ed ai problemi idrogeologici, indicati nei paragrafi dedicati.

Non risultano quindi rispettate le prescrizioni contenute nel DPCM 5.11.99.

 

g) rispetto alla destinazione d’area e alle politiche di coordinamento degli sviluppi insediativi del piano territoriale provinciale,

che bloccano il margine urbano meridionale di Pistoia a nord della tangenziale, indicando, in modo evidente anche dalla lettura del solo dato cartografico, l’esigenza e la priorità di procedere alla sua riqualificazione e al suo consolidamento senza produrre nuove configurazioni di frangia urbana (Pistoia, 2002).

 

i) rispetto alla impostazione del piano strutturale comunale (Pistoia, 2001)

nel quale si individua “[...] Il paesaggio come risorsa dello sviluppo sostenibile [...] programmando le scelte progettuali verso un uso delle risorse territoriali, in particolare quelle non rinnovabili e quelle legate strategicamente alla gestione dei sistemi ambientali, che ne salvaguardi le peculiarità ed i valori di pregio, pur non compromettendone il loro utilizzo finalizzato ad una miglior qualità della vita degli abitanti, al mantenimento dell’identità culturale dei luoghi ed a uno sviluppo economico compatibile, che consenta il mantenimento ed il rinnovo della risorsa stessa. [...] Un nuovo disegno della città quindi, che consolidi i confini attuali attraverso operazioni tese a migliorarne la qualità urbana ed ambientale, ed adeguandola alle esigenze di una riconnessione del tessuto urbano, con particolare attenzione al quadrante Sud, dove si prevede la realizzazione ed il potenziamento del polo intermodale della mobilità (apertura a sud della stazione Ferroviaria), la ristrutturazione del sistema delle tangenziali, con conseguente scavalcamento della città verso i quartieri a sud dell’attuale via Guicciardini. Una definizione di limite che potrà essere definito attraverso il recupero delle periferie, coordinando interventi di ristrutturazione e sostituzione urbanistica, e rafforzato attraverso la progettazione di un sistema di verde urbano e peri-urbano: una cintura di ampi parchi relazionati a fasce di verde connettivo (delle infrastrutture o a margine dei nastri stradali urbanizzati) vere e proprie “mura verdi” da attuarsi utilizzando le emergenze naturalistiche presenti: arco delle colline, aste e sistemi fluviali, ampi spazi liberi all’interno, o in margine, alle urbanizzazioni” (Comune di Pistoia, P.S., Relazione, 2001).

La collocazione del nuovo Ospedale nell’area ex Campo di Volo non risulta fondata su un quadro conoscitivo che motivi la necessità di stravolgere l’assetto prefigurato dal P.S., con particolare riferimento alla definizione dei “margini della Città”, che in quel quadrante si materializzano nella Superstrada oltre la quale è collocato un “Caposaldo” del “Sistema delle Mura verdi”.

L’incongruità tra il P.S. e la localizzazione proposta è stata puntualmente rilevata dalla Regione Toscana con la nota del - 10/3/2003[5] che recita: “In primo luogo devono essere chiaramente espresse e motivate le ragioni della modifica del quadro conoscitivo del Piano Strutturale. Nel piano strutturale l’area dell’ex campo di volo, come già detto, è inserita all’interno del sistema delle Mura verdi, sistema caratterizzato da una forte connotazione di tutela e valorizzazione delle risorse naturali sia collinari che della pianura. L’individuazione in quest’area del nuovo presidio ospedaliero inserisce funzioni totalmente estranee che mal si conciliano con gli obbiettivi di valorizzazione e tutela delle risorse naturali presenti in questa parte di territorio. Nella relazione urbanistica prodotta dal Comune di Pistoia non vi è alcun riferimento circa la modifica del quadro conoscitivo che sicuramente non è di poco conto se si considera che il sistema del verde di connessione con le funzioni già precedentemente evidenziate “la così detta cintura verde” viene ora modificato dalla nuova struttura ospedaliera”.

La difformità con il P.S. è ribadita nella nota della Provincia dell’11 febbraio 2003[6], nella quale è evidenziato che: “In base alla L.R. 5/95 e in riferimento alla nota del Responsabile dell’area di Pianificazione del Territorio della Regione Toscana del 25/11/2002 avente per oggetto “Localizzazione del nuovo presidio ospedaliero” si osserva che, considerato che il PS adottato contiene previsioni non compatibili con la variante all’oggetto è necessario che sia modificato sulla base della procedura successivamente specificata e prescritta dall’art. 36 della L.R. 5/95. [...] Il documento allegato alla Delibera di avvio del procedimento n. 239 del 05/12/2002 del Comune di Pistoia deve essere integrato formalizzando i nuovi obbiettivi che il Comune intende perseguire con il Piano Strutturale indicando i criteri della nuova collocazione del presidio ospedaliero e definendo le funzioni da attribuire agli edifici che saranno dismessi. L’attuale scelta pianificatoria è infatti sostanzialmente diversa da quella stabilita nel Piano Strutturale recentemente adottato e dalla documentazione pervenuta non si evincono le motivazioni e gli obbiettivi primari diversi per cui l’Amministrazione ha effettuato questa scelta sostanzialmente diversa.”. La stessa nota puntualizza anche che: “La nuova scelta pianificatoria incide in modo imponente e sostanziale anche sulle scelte di carattere ambientale, paesaggistiche ed infrastrutturale”.

Giova inoltre ricordare che anche i Dirigenti Tecnici del Comune di Pistoia già nel 2002[7] segnalarono che “[…] tale localizzazione necessita di variante agli strumenti urbanistici in vigore ed adottati (PRG e Piano Strutturale) e pertanto, rispetto al sito individuato nell’area Dano, tale localizzazione comporta un più profondo riassetto delle previsioni di insediamenti e infrastrutture.”

Il 5/12/2002 con Delibera del Consiglio Comunale di Pistoia fu avviata la procedura per la variante agli strumenti urbanistici, che poi non ebbe esito. Dall’aggiornamento del quadro conoscitivo prodotto in quell’occasione non emerse alcun nuovo disegno urbano, ma solamente un’escamotage che ricercava nell’associazione Ospedale - Arboreto un’improbabile motivazione autosolvente, con lo scopo di insediare il presidio ospedaliero in un sistema che presenta una marcata connotazione extraurbana, sottolineata nella geometria e nella partizione del territorio dall’arco descritto dall’Ombrone con il sistema arginale.

In fine si sottolinea che il P.S. classifica l’area a ‘pericolosità idraulica media’ (di per se evidentemente non consona con la destinazione ospedaliera) per un errore di attribuzione: viene attribuita pericolosità media “in quanto non vi sono segnalate notizie storiche di allagamenti, ma l’area si trova in situazione morfologica sfavorevole, a quote altimetriche inferiori a mt 2.00 dal piede esterno dell’argine”; in realtà l’area è stata oggetto di un consistente alluvionamento nel 1907 ed è soggetta a estesi fenomeni di ristagno con frequenza pressoché annuale. Anche il Fosso Brusigliano ha in passato cagionato numerosi fenomeni di alluvionamento dell’area. La corretta classificazione dell’area, ai sensi delle definizioni adottate nel P.S., quindi è “pericolosità idraulica elevata”, con le conseguenze logiche e burocratiche che ne derivano.

A fronte di questa mole di incongruenze suscitate dalla collocazione del nuovo ospedale nell’area dell’ex Campo di volo rispetto al Piano Strutturale si propone di intervenire su quest’ultimo con lo strumento della variante locale, mentre le trasformazioni che questa indurrebbe hanno una conclamata valenza urbana e sovraurbana, che cambierebbero ed indebolirebbero consistentemente l’impianto e la filosofia generale del Piano Strutturale stesso. Questo fatto, di per se censurabile, diviene insostenibile a fronte della procedura intrapresa, che esclude ogni possibilità di partecipazione democratica e, per questo motivo, tradisce palesemente lo spirito e la lettera della Legge regionale per il governo del territorio (L.R. 1/2005).

 

l) Difformità rispetto al Piano di Protezione Civile che colloca in corrispondenza del previsto nuovo ospedale una area di ammassamento, evidentemente incompatibile con la presenza fisica dell’ospedale e delle strutture accessorie ed evidentemente funzionalmente incompatibile con l’efficienza dell’ospedale nel caso in cui ambedue le funzioni dovessero esercitarsi in aree contigue, dando luogo ad una congestione del tutto inopportuna. Per questi motivi se ne prevedeva la localizzazione, mentre il Protocollo di intesa ne prevede il mantenimento nell’area e afferma persino la compatibilità con la previsione dell’arboreto, che dovrebbe occupare gran parte dell’area circostante l’ospedale. È altresì evidente che un’area di ammassamento deve essere libera e quanto più facilmente accessibile da ogni tipo di mezzo terrestre ed aereo, condizioni chiaramente non realizzabili in un arboreo.

Non è quindi rispettato il vincolo di fatto conseguente al Piano di Protezione civile.

 

● Per quanto esposto pare evidente che ad ogni cittadino una tale mole di vincoli, difformità rispetto agli strumenti urbanistici e negatività risulterebbe motivo sufficiente a ripensare alla collocazione del presidio ospedaliero nell’ex Campo di Volo. In particolare se le politiche di governo del territorio espresse negli strumenti urbanistici e nella normativa dovessero risultare irrilevanti, se i vincoli dovessero risultare inefficaci proprio per una realizzazione di un elemento di così grande rilevanza sociale, il messaggio che se ne trarrebbe sarebbe disastroso, peggiore persino di quello che se ne è tratto dai condoni, ovvero che la certezza del diritto non riguarda nemmeno gli Enti che i vincoli li appongono.

Non ci resta quindi che affidarci con fiducia a chi quelle scelte di programmazione territoriale e sociale le ha sviluppate e quei vincoli li ha apposti o li deve far rispettare.

Se ciò non dovesse risultare sufficiente ci appelliamo al buonsenso, al senso di responsabilità di chi dovrà apporre la propria firma la dove si dovesse decidere di collocare un ospedale in una area esposta all’ineludibile rischio idraulico che grava su di un’area depressa a ridosso di un argine, sottoposta ad inquinamento acustico ed atmosferico, cintata, oltre che dall’argine, dal raccordo autostradale e dalla ferrovia, che si affaccia su di un grande edificio industriale, separato dalla città da questo, da due linee ferroviarie e dal raccordo autostradale, raggiungibile solo da quest’ultimo che non offre alcuna garanzia di accessibilità.

In fine ci appelliamo al pieno rispetto delle procedure previste dalla L.R. 1/2005, con particolare riferimento agli articoli da 11 a 20, che riguardano “I piani e i programmi di settore di cui all’articolo 10, comma 2, e gli altri atti di governo modificativi degli strumenti di pianificazione territoriale”, che richiedono la “valutazione integrata”, il “monitoraggio degli effetti” e sottolineanti che “forma oggetto di specifica considerazione l’intensità degli effetti collegati al piano o programma di cui si tratti, rispetto agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, definiti dal titolo I, capo I, della presente legge, con particolare riguardo:

a) alla sussistenza di problematiche ambientali pertinenti al piano o al programma di cui si tratti;

b) alla rilevanza del piano o del programma ai fini dell’attuazione della normativa comunitaria in materia di tutela dell’ambiente;

c) alla probabilità, alla durata, alla frequenza ed alla reversibilità degli effetti prodotti;

d) ai rischi per la salute umana o per l’ambiente;

e) al valore ed alla vulnerabilità dell’area interessata, in ragione delle speciali caratteristiche naturali, dell’eventuale superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite normativamente previsti, dell’utilizzo intensivo del suolo;

f) al patrimonio culturale presente nella medesima area;

g) agli effetti eventuali su aree o paesaggi riconosciuti come oggetto di tutela a livello nazionale, comunitario o internazionale.”

La corretta esecuzione del procedimenton dovrà essere accertata e certficata dal Responsabile del procedimento e la partecipazione dei cittadini in ogni fase del procedimento dovrà essere assicurata dal Garante della comunicazione.

 

Legambiente sezione di Pistoia

 

 

Osservatorio delle Politiche Urbanistiche, Ambientali e Sociali di Pistoia

 

 

WWF sezione di Pistoia

 



[1] gazzetta ufficiale della repubblica n. 224 del 26-9-2005

[2] REGIONE TOSCANA – USL 3 - DELIBERAZIONE N.207 DEL 12/03/2003 – Oggetto: Approvazione della Bozza dello Statuto dell’Associazione interaziendale “Sistema integrato ospedaliero regionale”, delle Linee guida per la progettazione degli ospedali e dello Schema dell’avviso indicativo di cui all’art. 37 bis, c.2bis, L.109/94.

[3] 10 marzo 2003 – viene prodotta la Relazione del Tavolo Tecnico, insediato con Decreto del Sindaco N° 467/2002

[4] Prof. Giovanni Menduni – Oggetto: Variante al PRG e Piano Strutturale del Comune di Pistoia per la localizzazione del nuovo presidio ospedaliero. Ns. prot. N.2395 del 30 maggio 2003. Contributo istruttorio.

[5] Arch. Roberta Bencini – Dip. Politiche Territoriali e Ambientali – Oggetto: Comune di Pistoia. Variante al PRG vigente ed al Piano strutturale per la realizzazione del nuovo presidio ospedaliero.

[6] Dott. Renato Ferretti – Servizio Pianificazione Risorse del Territorio – Oggetto: Risposta a nota del 23/12/2002, prot. 79147 del Comune di Pistoia relativa a: Avvio delle procedure di variante al PRG e al PS adottato per l’individuazione dell’area del nuovo presidio ospedaliero di Pistoia e per le modifiche connesse e conseguenti.

[7] Arch. M. Marlazzi, Arch. G. Aliperta, Dott. A. Billwiller, Arch. F. Perugi – Oggetto: Localizzazione nuovo presidio ospedaliero di Pistoia – 28/11/02